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Cedolare secca al 10%: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La cedolare secca al 10% è stata confermata. Nonostante le prime bozze della Legge di Bilancio 2020 avevano fatto pensare a una sua cancellazione, la tassazione agevolata per le locazioni immobiliari resta al suo posto. C’è da dire, però, che non tutti possono usufruire della cedolare secca al 10%. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 470 del novembre 2019, solo una determinata fascia di locatari possono ottenere la tassazione agevolata sui loro immobili in affitto.

Le modalità di applicazione della cedolare secca al 10% anziché al 15% sono normate dall’articolo 9 del Decreto legge 24 marzo 2014 n. 47, successivamente modificato dalla Legge numero 205 del 27 dicembre 2017.

Come si legge nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, la norma prevede che l’aliquota fiscale ridotta si applica a tutti i contratti di locazione sottoscritti nei comuni nei quali sia stato di emergenza nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del Decreto Legge precedentemente citato. Quindi, per tutti i contratti di locazione sottoscritti dal 2009 a oggi. A patto, però, che le abitazioni rientrino nel territorio di comuni colpiti da qualche calamità naturale, come previsto dall’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio1992, n. 225.

Dopo aver ripercorso le modalità con le quali viene decretato lo stato di emergenza in un comune o in un’area più vasta, l’Agenzia delle Entrate specifica come questa si applichi alla concessione della cedolare secca al 10% sugli affitti. “Affinché possa trovare applicazione la norma agevolativa di cui al sopra descritto comma 2-bis dell’articolo 9, è necessario che siano specificamente indicati i comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza”.

Dunque, per sapere se il proprio immobile può o meno usufruire della tassazione agevolata, è necessario che il locatario faccia riferimento ai provvedimenti delle autorità (in questo caso dei commissari delegati all’emergenza), nei quali viene specificato non solo i criteri e le modalità operative e attuative per far fronte all’evento (o agli eventi) calamitoso, ma indica con precisione quali sono i comuni e le aree interessate al suo provvedimento.

Da questi documenti, tutti pubblici, è possibile così risalire alle aree nelle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e, dunque, quali immobili (e contribuenti) possono usufruire dello sgravio fiscale sugli affitti.