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Cessione ecobonus e sismabonus, l’Agenzia pone dei paletti: il caso

La legislazione in tema di detrazione fiscale relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (anche noti con il nome di ecobonus e sismabonus) prevede che l’agevolazione fiscale possa essere ceduta anche a terze parti. Ad esempio, tramite il sistema dello sconto in fattura, può essere ceduta a chi realizza i lavori (che, a sua volta, può cederla ai fornitori) o alle banche.

O, in caso di cessione dell’immobile, può essere anche “venduta” allo stesso acquirente, che potrà così usufruire degli sgravi fiscali rimanenti, da utilizzare in compensazione nella sua dichiarazione dei redditi. Una casistica, però, che non può essere applicata sempre e comunque. Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello 174 del 10 giugno 2020, infatti, se si dovessero presentare specifiche condizioni, la detrazione fiscale non potrà essere utilizzata né dal venditore né tanto meno dall’acquirente.

Cessione ecobonus e sismabonus: come funziona

Le detrazioni fiscali per ecobonus e sismabonus sono regolate dall’articolo 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in vigore dal 2012 e di anno in anno aggiornato con percentuali di sgravi fiscali più o meno elevate (originariamente, ad esempio, l’importo detraibile era equivalente al 36% della spesa sostenuta; ora è possibile godere del superbonus del 110% su determinati interventi).

In particolare, il comma 8 dell’articolo 16 bis prevede che “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. Dunque, il credito può essere “ceduto” insieme all’immobile, ma non sempre l’acquirente può usufruirne. E a stabilirlo, come già accennato, è l’Agenzia delle Entrate.

Cessione ecobonus e sismabonus: quando non può essere utilizzato

Il “casus belli”, per così dire, viene fornito da una contribuente che ha acquistato un’abitazione da poco oggetto di lavori di ristrutturazione (effettuati, però, dal vecchio proprietario) per i quali vorrebbe godere dell’agevolazione fiscale prevista dal già citato articolo 16 bis del TUIR. I lavori, per quanto siano stati effettuati prima della vendita, però, sono stati saldati solamente dopo la sottoscrizione del rogito notarile di cessione dell’immobile.

“Tenuto conto del fatto che è possibile trasferire la detrazione in parola solo a condizione che il relativo diritto sia sorto e che tale ultima circostanza non sussiste nel caso di specie – si legge nella risposta dell’Agenzia delle Entrate -, con riferimento alle spese sostenute, la detrazione corrispondente a tale spesa non può essere oggetto né di trasferimento dal venditore all’acquirente dell’immobile, né, tanto meno, essere utilizzata direttamente dal venditore medesimo”.