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Come chiedere la Certificazione unica all’ex datore di lavoro

La Certificazione unica è un documento fiscale che deve sempre essere compilato e consegnato se si ha a che fare con un sostituto di imposta: vale a dire quel soggetto (imprenditori, lavoratori autonomi, enti pubblici o economici) che, per legge, deve trattenere dagli importi versati a un terzo (a titolo di retribuzione, pensione o corrispettivo per attività professionale) le tasse sul reddito da versare allo Stato. Ha sostituito il vecchio Cud. Ma cosa succede se si deve chiedere la Certificazione unica all’ex azienda per cui non si lavora più?

Certificazione unica, entro quando va consegnata

La Certificazione unica serve al lavoratore per la dichiarazione dei redditi annuale. Va trasmessa all’Agenzia delle Entrate non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo alcune eccezioni. Sono previste delle sanzioni amministrative in caso di ritardi o errori nella compilazione.

In questi casi, il datore di lavoro può venire multato: 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, fino a un massimo di 50 mila euro.

Certificazione unica, come chiederla all’ex azienda

Uno dei dubbi più diffusi riguardanti la Certificazione unica è come fare per richiederla a un’azienda per la quale non si lavora più. In questo caso, se si cambia lavoro o se l’ex datore omette di consegnare il documento entro il 30 aprile, si può agire in due modi:

  • inviare una diffida all’ex datore di lavoro, intimandogli l’immediata consegna della Certificazione unica;
  • fare denuncia alla Guardia di Finanza.
  • Nel primo caso, la diffida va inviata all’azienda tramite PEC o raccomandata A/R, specificando che in caso di mancato riscontro ci si rivolgerà alle autorità competenti. Ed è al verificarsi di questo scenario che si passa alla denuncia alla Guardia di Finanza: la mancata consegna della Certificazione Unica, infatti, costituisce un illecito amministrativo.

    La posizione dell’azienda, poi, si può complicare qualora l’omesso invio della Certificazione unica nasconda un’omissione del versamento delle ritenute di legge. Può essere punito con:

  • una sanzione amministrativa (pari alla sanzione per omessa trasmissione della Certificazione Unica, alla sanzione per omesso versamento del modello 770 e alla sanzione del 20% dell’ammontare non trattenuto in caso di versamento parziale oppure del 30% dell’importo non versato in caso di mancato versamento delle ritenute);
  • una sanzione penale (appropriazione indebita) per omesso versamento di ritenute di importo superiore a 50 mila euro per ciascun periodo d’imposta non sanato entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi. La pena è la reclusione dai 6 mesi ai 2 anni.