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Contratti a termine, aumenta il contributo addizionale Naspi: cosa succede a settembre

Le imprese che rinnovano i contratti a termine devono iniziare a versare il contributo addizionale Naspi.

La misura è prevista nel Decreto Dignità, che ha innalzato il costo del lavoro aumentando gli oneri a carico di chi assume. In sostanza, al contributo dell’1,4% sulla retribuzione imponibile a fini previdenziali dei contratti a tempo determinato, introdotto dalla Legge Fornero per finanziare la Naspi, deve essere aggiunto uno 0,5% per ogni rinnovo.

In questi giorni l’Inps ha pubblicato una circolare in cui spiega che i versamenti da parte delle imprese devono partire da settembre, con il pagamento degli arretrati dall’entrata in vigore del Decreto Dignità, il 14 luglio 2018. L’Istituto di Previdenza specifica inoltre che la nuova norma sui rinnovi è entrata in vigore solo dopo il 31 ottobre 2018, ma la decorrenza di applicazione del contributo addizionale Naspi rimane fissata al 14 luglio 2018.

Il Decreto Dignità, lo ricordiamo, ha ridotto a 12 mesi la durata massima in cui è consentito assumere, prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato, inclusi quelli somministrati. Il rapporto di lavoro può prolungarsi fino a un massimo di 24 mesi, ma solo in presenza di specifiche causali.

Quanto dovranno versare in più i datori di lavoro? Per ogni contratto rinnovato (e non per le proroghe) è previsto un aumento dello 0,5% sul contributo addizionale dell’1,4%. Quindi, per il primo contratto a termine si pagherà l’1,4%, al primo rinnovo il contributo salirà all’1,9%, al secondo sarà del 2,4% e al terzo del 2,9%. Il versamento dei contributi per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e fine agosto 2019, ha precisato l’Inps, dovrà essere inserito nel flusso di competenza di settembre.

Alcuni lavori sono tuttavia esclusi dall’obbligo di versamento dell’addizionale. L’incremento non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni e dalle università private, inclusi gli istituti di ricerca. Sono esclusi anche i rinnovi dei lavoratori domestici e degli operai agricoli, le persone assunte in sostituzione dei lavoratori assenti, gli apprendisti, i lavoratori stagionali.

Se il datore di lavoro trasforma il contratto a tempo indeterminato, anche entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, può ottenere la restituzione del contributo addizionale, una volta terminato il periodo di prova del dipendente.