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Contributi a fondo perduto per i centri storici al via il 18 novembre. Istruzioni

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto per negozi e attività economiche dei centri storici delle città d’arte penalizzati dal crollo dei turisti stranieri causato dal Covid.
Con il provvedimento del 12 novembre 2020,  l’AdE mette a disposizione il modulo e le istruzioni per l’istanza telematica.

Da mercoledì 18 novembre sarà possibile richiedere il contributo (il termine ultimo è il 14 gennaio) attraverso un servizio web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia. Chi ha i requisiti per ottenere l’aiuto si vedrà erogare la somma direttamente sul conto corrente. L’importo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019.

>>> Qui è possibile scaricare il modello <<<

Contributo a fondo perduto per i centri storici: a chi spetta

L’articolo 59 del decreto Agosto ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri.
Si tratta di 29 comuni (l’elenco completo dei comuni è allegato alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate):
Venezia, Roma, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Torino, Napoli, Palermo, Bari, Como, Verbania, Rimini, Bolzano, Bergamo, Agrigento, Ragusa, Cagliari, Siena, Verona, Lucca, La Spezia, Matera, Siracusa, Catania, Pisa, Padova, Ravenna, Urbino.
Cioè le città che hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini stranieri almeno tre volte superiori al numero dei residenti (per i capoluoghi di provincia) o in numero pari o superiore a quello dei residenti (per i capoluoghi di città metropolitana).

Contributo a fondo perduto per i centri storici: gli importi

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:
La percentuale spettante è differenziata in base all’ammontare di ricavi o compensi:

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
  • Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Questo importo minimo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni turistici.
    In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

    Contributo a fondo perduto per i centri storici: requisiti

    Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°luglio 2019 il contributo spetta a prescindere.

    Contributo a fondo perduto per i centri storici: come fare

    Dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021 i contribuenti potranno richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.
    L’invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi”.

    L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante se il soggetto richiedente è diverso da persona fisica
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti:
    • indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto
    • indicazione della soglia di appartenenza dei ricavi o compensi dell’anno 2019 se: sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro
    • ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti
    • indicazione se il soggetto richiedente, per almeno uno degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In tale ipotesi deve essere barrata l’apposita casella.
  • l’Iban del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.
  • L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban indicato nell’istanza. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento.