L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto per negozi e attività economiche dei centri storici delle città d’arte penalizzati dal crollo dei turisti stranieri causato dal Covid.
Con il provvedimento del 12 novembre 2020, l’AdE mette a disposizione il modulo e le istruzioni per l’istanza telematica.
Da mercoledì 18 novembre sarà possibile richiedere il contributo (il termine ultimo è il 14 gennaio) attraverso un servizio web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia. Chi ha i requisiti per ottenere l’aiuto si vedrà erogare la somma direttamente sul conto corrente. L’importo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019.
>>> Qui è possibile scaricare il modello <<<
Contributo a fondo perduto per i centri storici: a chi spetta
L’articolo 59 del decreto Agosto ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri.
Si tratta di 29 comuni (l’elenco completo dei comuni è allegato alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate):
Venezia, Roma, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Torino, Napoli, Palermo, Bari, Como, Verbania, Rimini, Bolzano, Bergamo, Agrigento, Ragusa, Cagliari, Siena, Verona, Lucca, La Spezia, Matera, Siracusa, Catania, Pisa, Padova, Ravenna, Urbino.
Cioè le città che hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini stranieri almeno tre volte superiori al numero dei residenti (per i capoluoghi di provincia) o in numero pari o superiore a quello dei residenti (per i capoluoghi di città metropolitana).
Contributo a fondo perduto per i centri storici: gli importi
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:
La percentuale spettante è differenziata in base all’ammontare di ricavi o compensi:
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Questo importo minimo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni turistici.
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Contributo a fondo perduto per i centri storici: requisiti
Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°luglio 2019 il contributo spetta a prescindere.
Contributo a fondo perduto per i centri storici: come fare
Dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021 i contribuenti potranno richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.
L’invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi”.
L’istanza deve contenere:
- indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto
- indicazione della soglia di appartenenza dei ricavi o compensi dell’anno 2019 se: sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti
- indicazione se il soggetto richiedente, per almeno uno degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In tale ipotesi deve essere barrata l’apposita casella.
L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban indicato nell’istanza. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento.