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Contributi Inps obbligatori per coltivatori e imprenditori agricoli: aliquote e scadenze

L’Inps ha pubblicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2020, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).

Come si calcolano le aliquote

Nella circolare n.82 dell’8 luglio 2020, l’Istituto ricorda che la contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella cosiddetta “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 e poi convertite in euro.

Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

Le aliquote 2020

Per l’anno 2020 il reddito giornaliero, stabilito con decreto del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020, è fissato nella misura pari a 59,45 euro.

Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono state rideterminate. Le nuove aliquote sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Tabella B – Aliquota di finanziamento Zona normale Zona svantaggiata  Anno Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni 2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0% 2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5% 2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0% 2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5% 2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0% 2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5% Dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%

 

Tabella C – Aliquota di computo Anni Aliquota di computo 2012 21,6% 2013 22,0% 2014 22,4% 2015 22,8% 2016 23,2% 2017 23,6% Dal 2018 24,0%

Le aliquote da applicare, pertanto, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2020 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24%. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%.

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, rideterminato annualmente. Per l’anno 2020 il contributo è pari a 0,68 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

Inoltre, continuano ad applicarsi, anche per il 2020, le disposizioni che consentono ai lavoratori autonomi con più di 65 anni di età, già pensionati, di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Contribuzione di maternità

Per l’anno 2020 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro.

Contribuzione INAIL

Il contributo dovuto per l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2020, resta fissato nella misura annua di:

  • 768,50 euro (per le zone normali);
  • 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).
  • L’Inail ha fissato nella misura pari al 15,29% la misura della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    Modalità di pagamento

    Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in 4 rate utilizzando il modello F24. Gli estremi per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

    I termini di scadenza per il pagamento sono: 16 luglio 2020, 16 settembre 2020, 16 novembre 2020 e 18 gennaio 2021.

    Esonero contributivo

    Viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle nuove iscrizioni nella Gestione dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, effettuate nell’anno 2020, con età inferiore a quarant’anni, come da circolare Inps n. 72 del 9 giugno 2020.

    Per coloro che sono ammessi al beneficio, l’esonero è quantificato nella misura del 100% per un periodo massimo di 24 mesi di attività.

    L’esonero si applica alla quota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al contributo addizionale. Sono esclusi dall’agevolazione:

  • il contributo per le prestazioni di maternità;
  • il contributo INAIL dovuto dai soli coltivatori diretti. Si precisa che nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto operi in zona montana o svantaggiata, il contributo verrà calcolato e riscosso per intero. L’esonero non è infatti cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.