È sicuramente l’agevolazione più cospicua contenuta nel decreto Rilancio (qui lo speciale QuiFinanza), e una delle più ambite sia per le imprese che per i cittadini. Stiamo parlando del cosiddetto superbonus al 110% per i lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, cioè ecobonus e sismabonus, questa volta insieme.
Il dl Rilancio consente una detrazione del 110% per molti lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 e al 31 dicembre 2021, ripartibile in 5 anni, e non più 10, anche con possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura.
Quali sono i lavori “trainanti”
All’articolo 119 il decreto chiarisce gli interventi cosiddetti “trainanti”, per i quali spetta la detrazione “potenziata”: e cioè, la detrazione si può estendere anche ad altri interventi di efficientamento energetico, ma soltanto se si accompagnano a uno di questi due interventi principali.
Per i lavori di efficientamento energetico bisognerà dimostrare, tramite l’attestato di certificazione energetica, di aver migliorato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta”. La detrazione non spetta se le spese si riferiscono a interventi su seconde case.
Eccoli:
isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il massimale di spesa è pari a 60mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata;
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito. Il massimale di spesa è 30mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata.
A quali lavori si estende il bonus
Se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di questi interventi, il superbonus del 110% si estende anche a:
altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL 63/2013
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, con un massimale di spesa pari a 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di 2.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, con un massimale di spesa pari a 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, con un massimale di 3mila euro.