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Ecobonus auto elettriche: come ottenere l’agevolazione in dichiarazione

Dall’inizio del 2019, chiunque acquisti un’automobile a bassa emissione di CO2 (sotto i 70 grammi a chilometro), full electric o ibrida può usufruire di uno sconto sul prezzo di listino del mezzo.

Si tratta del cosiddeto Ecobonus auto elettriche che, nel giro di pochi mesi, ha “convertito” migliaia di automobilisti italiani a mezzi a trazione elettrica o ibrida. Un successo per alcuni versi inatteso, dal momento che il Ministero per lo Sviluppo Economico è stato costretto a rifinanziare la misura a ridosso dell’estate, raddoppiando così la capacità del fondo rispetto a quanto inizialmente previsto. Merito anche di un meccanismo semplicissimo, che non richiede alcun adempimento da parte degli acquirenti.

Ma come funziona l’ecobonus auto, esattamente? Chi vuole acquistare un veicolo a bassa emessione di CO2 o a trazione elettrica e usufruire dello sconto sul prezzo di listino non deve far altro che recarsi presso un concessionario. Se rispetterà i parametri previsti dalla legge otterrà direttamente lo sconto di 4.000 euro (che diventano 6.000 euro se si rottama contemporaneamente una vettura omologata Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4) per l’acquisto di una elettrica o 1.500 euro per l’acquisto di un’auto a bassa emissione di gas nocivi per l’ambiente.

Il concessionario, invece, dovrà inserire i dati della vendita effettuata su un portale ad hoc realizzato dal MISE, in modo da poter recuperare lo sconto effettuato al cliente. La “trafila burocratica” lato venditore, però, non termina qui. L’importo dell’Ecobonus veicoli elettrici viene rimborsato al concessionario auto direttamente dal produttore o importatore del veicolo, che a sua volta potrà utilizzare questa cifra in fase di dichiarazione dei redditi d’impresa, come credito di imposta utilizzabile solo in compensazione.

Con la risoluzione 82/E del 23 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo da inserire all’interno del modello F24 per usufruire del credito di imposta. Trattandosi di due fattispecie differenti, i codici tributo sono ovviamente due. Il codice 6903 va utilizzato per il recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta per la vendita di veicoli cat. M1, ossia quelli con emissioni inferiori ai 70 grammi di CO2 per chilometro percorso; il codice tributo 6904 va utilizzato per il recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta per la vendita di veicoli cat. L1e/L7e.

Entrambi i codici vanno riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.