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Familiari a carico nel 730/2021: chi sono, limite di reddito e detrazioni spettanti

Le detrazioni per familiari a carico sono riconosciute ai sensi dell’articolo 12 del TUIR e vengono detratte dall’imposta lorda. Ma per quali familiari spettano, che limite reddituale deve avere il familiare per essere considerato fiscalmente a carico e in che misura sono riconosciute?

Indice

Beneficiari

Tali detrazioni sono previste per i seguenti familiari:

  • il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato; in base all’art. 1 comma 20 della L. 76/2016 il termine “coniuge” si riferisce anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • i figli (anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);
  • gli altri familiari, così come definiti dall’art. 433 del Codice Civile ovvero il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (anche adottivi, ed ascendenti prossimi anche naturali); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle.
  • Per usufruire di tali detrazioni, l’art. 12 del TUIR stabilisce un ordine da seguire. In altri termini, in presenza di un familiare di cui all’art. 433 del Codice Civile, da considerare “a carico” in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore al limite stabilito, la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare “a carico” sia, nell’ordine, coniuge (lett. a, b), figlio (lett. c), altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (lett. d).

    Per esempio, in un nucleo composto da padre disoccupato, madre lavoratrice e figlio lavoratore, la madre (in quanto coniuge) ha il diritto di fruire delle detrazioni per il marito, con precedenza rispetto al figlio, per il quale il padre rientra tra gli “altri familiari”.

    Le detrazioni per carichi familiari spettano in proporzione ai mesi per i quali i familiari risultano fiscalmente a carico del contribuente interessato.

    Limite di reddito

    Il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è fissato in euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

    Il limite di 2.840,51 è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso (Circolare 15/E/2007- paragrafo 1.4.8).

    Dal 1° gennaio 2019, possono altresì essere considerati a carico i figli di età fino a 24 anni, il cui reddito percepito dagli stessi non superi il limite di euro 4.000.

    Per quelli di età superiore a 24 anni continua ad essere in vigore il limite di euro 2.840,51. Pertanto se un figlio compie 25 nell’anno di imposta, il limite è quello ordinario di euro 2.840,51.

    Per verificare se una persona è a carico (sulla base dei redditi inseriti nel modello 730) il rigo di riferimento è il 137 del modello 730/3.

    Tuttavia, nel computo del reddito complessivo è necessario considerare anche:

  • le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa (frontalieri);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014);
  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla c.d. “cedolare secca” sulle locazioni.
  • Nel conteggio del limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico NON rientrano i redditi esenti, assoggettati a tassazione separata (anche per opzione) e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Circolare n. 95/E del 2000; Circolare n. 55/E del 2002).

    Importo delle detrazioni spettanti

    Coniuge

    Le condizioni richieste per poter beneficiare della detrazione in oggetto è che il reddito percepito dal coniuge nell’anno d’imposta non superi il limite di Euro 2.840,51 e che non sia legalmente ed effettivamente separato (in caso contrario, ricorrendone le condizioni, lo stesso potrà essere ricompreso tra gli “altri familiari”). Nella verifica del reddito si prenda a riferimento il rigo 11 e i redditi da cedolare secca.

    La detrazione, infatti, spetta anche se:

  • il coniuge non convive con il dichiarante;
  • il coniuge non risiede in Italia (ma deve comunque essere in possesso del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate).
  • Si precisa che in base all’art. 1 comma 20 della L. 76/2016 il termine “coniuge” si riferisce anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

    La detrazione “teorica” per il coniuge a carico è pari a euro 800,00. L’ammontare, effettivamente spettante, tuttavia, varia in base all’ammontare del reddito complessivo del dichiarante, fino ad azzerarsi se il reddito complessivo supera 80.000 euro.

    Figli

    L’importo della detrazione teorica corrisponde a:

  • euro 950,00 per ciascun figlio;
  • euro 1.220,00 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.
  • Detto importo teorico, inoltre, subisce un aumento in presenza delle seguenti condizioni:

  • aumento di euro 400,00 per ciascun figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992 (o che rientra nella definizione di disabile);
  • aumento di euro 200,00 per ciascun figlio a partire dal primo, per i genitori che abbiano più di tre figli a carico.
  • La detrazione così calcolata dovrà essere rapportata al numero dei mesi in cui figlio è risultato fiscalmente a carico del dichiarante ed alla percentuale di spettanza attribuita a quest’ultimo.

    Il primo comma bis dell’art. 12 del TUIR prevede un’ulteriore detrazione in favore dei genitori di famiglie numerose. Detta detrazione opera in presenza di due condizioni:

  • se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli fiscalmente a carico;
  • se il numero dei figli è superiore a tre (vi devono, pertanto, essere almeno quattro figli).
  • Tale ulteriore detrazione è pari a complessivi euro 1.200,00. Non spetta per ciascun figlio, ma va considerata come “bonus” complessivo, (che non aumenta se il numero dei figli dovesse essere superiore a quattro) ed è prevista in aggiunta alla detrazione “ordinaria”, rispetto alla quale gode di una propria autonomia.

    L’ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussista solo per una parte dell’anno (es. quarto figlio nato in corso d’anno).

    La detrazione non varia a seconda del reddito posseduto dal dichiarante, risultando sempre pari ad euro 1.200,00.

    La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

    In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

    Altri familiari

    Per ogni altro oggetto indicato dall’art. 433 Codice Civile è prevista una detrazione teorica pari ad euro 750,00. Possono essere considerati “altri familiari fiscalmente a carico”:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori, anche adottivi, ed ascendenti prossimi anche naturali;
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle, anche se unilaterali.
  • Affinché gli “altri familiari” possano essere considerati fiscalmente a carico del contribuente, devono sussistere, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

  • conseguimento, nell’anno di riferimento, di redditi non superiori al limite di euro 2.840,51;
  • convivenza con il dichiarante o, in alternativa, la corresponsione da parte di quest’ultimo di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
  • La detrazione è rapportata al numero di mesi e varia in base al reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze ma conteggiando il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca) del contribuente, secondo la formula: euro 750,00 x (euro 80.000,00 – reddito complessivo) / euro 80.000,00.

    Rita Martin – Fisco 7