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Fatturazione elettronica, alcune cose che forse non sai (e che è utile sapere)

A partire dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di emettere la fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed è previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva, cosiddette operazioni B2B, sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale, cosiddette operazioni B2C.

La trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle entrate.

Indice

Cosa è stato fatto durante il periodo transitorio della fatturazione elettronica

Nel cosiddetto periodo transitorio che si è avuto dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che ci interessano in qualità di cedenti/prestatori o cessionari/committenti, in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, solo ed esclusivamente con scopi ben precisi.

Prima di tutto, acquisire alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, ad esclusione dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione (cosiddetti dati fattura), che sono invece stati estrapolati e raccolti dall’Agenzia delle Entrate in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia stessa.

Inoltre, l’Agenzia ha memorizzato le fatture per realizzare un servizio facoltativo attraverso il quale avere la possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio SDI nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Cos’è l’accordo di servizio da sottoscrivere con l’Agenzia delle entrate

Questo servizio è subordinato all’adesione a uno specifico accordo di servizio pubblicato nella nostra area riservata. In questo senso l’Agenzia delle Entrate assume il ruolo di responsabile del trattamento, archiviando le fatture, in nome e per conto nostro, in una banca dati dedicata.

Noi possiamo manifestare la volontà di aderire all’accordo del servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica, comprese le fatture memorizzate nel periodo transitorio. Se siamo titolari di partita IVA possiamo aderire anche attraverso intermediari delegati.

In caso di mancata adesione all’accordo, l’Agenzia procede alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro 60 giorni dal termine e i soli dati fattura vengono mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti, cioè entro il 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure definiti gli eventuali giudizi.

In caso di adesione al servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memorizza comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio.

Resta fermo l’eventuale Servizio di conservazione fruito in base al relativo accordo di servizio stipulato con l’Agenzia.

Consultazione delle fatture elettroniche

Come previsto dal provvedimento del 3 novembre 2021, il 31 dicembre 2021 è scaduta la proroga del termine di adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

A partire dal 1° gennaio 2022, coloro che non hanno aderito al servizio di consultazione non possono consultare e scaricare i file delle fatture ma consultare solo i dati fattura. Coloro che aderiscono dal 1° gennaio 2022 possono consultare e scaricare i file delle fatture pervenute al Sistema di Interscambio SDI dal giorno successivo l’adesione al servizio.

Chi ha aderito entro il 31 dicembre 2021 può consultare e scaricare i file delle fatture pervenute a SDI anche prima della data di adesione, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SDI stesso.

Precisiamo che le comunicazioni dei corrispettivi per operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, trasmesse mediante registratori telematici, vengono accolte dal sistema dei corrispettivi solo se inviate con file conformi alla versione 7.0 (qui l'”Allegato Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 – giugno 2020“), mentre tutte le altre non conformi vengono scartate, con conseguente violazione della trasmissione.

Infine, è utile sapere che, in seguito al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 dicembre 2020, tutte le deleghe ai servizi di fatturazione elettronica attive al 15 dicembre del 2020 e in scadenza entro il 31 gennaio 2021 erano state prorogate automaticamente di un anno, fatta salva la possibilità di revoca in qualsiasi momento.

Forfettari e fatturazione elettronica, i software migliori in circolazione

Dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i possessori di partita Iva forfettaria (qui cosa cambia nello specificoqui invece le categorie per cui no scatta subito l’obbligo).

Ricordiamo anche che sono diversi i software che è possibile utilizzare per avere la fatturazione elettronica. Tra questi, i più utilizzati sono:

  • Libero SiFattura
  • Aruba
  • Danea
  • Fatture in Cloud
  • TeamSystem
  • Per ulteriori info sulla fatturazione elettronica, vi rimandiamo alla guida dell’Agenzia delle Entrate, che potete scaricare qui gratuitamente in formato pdf.

    Fatturazione elettronica, alcune cose che forse non sai (e che è utile sapere)


    Fonte: ANSA

    Una sede dell'Agenzia delle Entrate