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Fisco, le imposte escluse dalla proroga dei termini di accertamento

Il decreto rilancio ha riconosciuto una proroga dei termini di invio degli avvisi di accertamento e bonari, nonché per gli atti di recupero crediti e di liquidazione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Per dare maggior respiro ai contribuenti italiani, messi a dura prova dall’emergenza Coronavirus, il Fisco rimanderà le notifiche al prossimo anno, che potranno essere effettuata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La sospensione, però, non riguarda tutte le imposte indistintamente.

Le imposte escluse dalla proroga dei termini di accertamento

La proroga dei termini riconosciuta per l’invio degli avvisi di accertamento e la sospensione degli avvisi bonari è stata riconosciuta per i soli atti emessi e di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Al momento della conversione in legge del decreto Rilancio, però, sono stati esclusi da tale provvedimento tutti i tributi e le imposte locali, ovvero quelli di competenza delle Amministrazioni Comunali. Per questi, dunque, non varrà il rimando al nuovo anno.

Per quali imposte vale la sospensione

Come stabilito dal decreto Rilancio (art. 157, D.L. 34/2020) i termini di decadenza relativi all’emissione di determinati atti, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono stati prorogati – salvo casi di urgenza – per:

  • gli atti di accertamento e di contestazione;
  • gli atti di irrogazione delle sanzioni;
  • gli atti di recupero dei crediti di imposta;
  • gli atti di liquidazione e di rettifica e liquidazione.
  • A questi si aggiungono anche tutti quelli atti per cui la sospensione è valida anche se sottoscritti entro il 31 dicembre 2020, ovvero:

  • gli avvisi bonari conseguenti a controlli formali o automatici effettuati sulla dichiarazione dei redditi;
  • gli avvisi bonari per la liquidazione Iva dovuta a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • gli inviti di adempimento e relativi alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva;
  • gli atti di accertamento erariale e le tasse automobilistiche;
  • gli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari.
  • Tale decisione, proprio perché presa in stato di emergenza, si pone in deroga allo Statuto del contribuente (Legge 212/200), che appunto stabilisce che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

    La sospensione o il rimando al 2021 degli avvisi di accertamento, infine, non implica l’applicazione di interessi o sanzioni per mancato pagamento o ritardo.