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Forfettari, Decreto Crescita: novità sulle ritenute pregresse. Cosa cambia

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A partire da agosto, i contribuenti che operano in regime forfettario dovranno effettuare le ritenute alla fonte per i compensi corrisposti a titolo di lavoro dipendente e assimilato nel periodo gennaio – aprile 2019. Si tratta della conseguenza dell’entrata in vigore, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019, della disposizione presente nel Decreto Crescita (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019) che introduce l’obbligo per i soggetti che hanno optato per il regime forfetario di operare le ritenute sulle retribuzioni dei percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

La questione nasce con la Legge di Bilancio 2019 che ha reso molto più ampio l’ambito applicativo del regime forfettario (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), innalzando la soglia limite dei ricavi/compensi, fino a euro 65.000, ed eliminando gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali. La stessa legge di bilancio non aveva modificato l’esclusione dei contribuenti in regime forfettario dall’obbligo di operare le ritenute alla fonte indicate nel Titolo III, articoli da 23 a 30 del D.P.R. 600/1973. Sul punto specifico, il Decreto Crescita, all’art. 6 modifica il comma 69, terzo periodo, dell’art. 1 della Legge n.190/2014, ricomponendo la situazione nel senso del riconoscimento in capo ai soggetti forfettari del ruolo di sostituti d’imposta obbligandoli ad operare le ritenute limitatamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilato. Per le altre tipologie di redditi (lavoro autonomo occasionale o professionale, redditi di agenzia e altri) si continuerà ad applicare il regime di esenzione dagli obblighi di effettuazione delle ritenute e del relativo versamento. In questi casi permane l’obbligo per il contribuente forfettario di indicare nel modello Redditi PF (quadro RS) il codice fiscale del percettore dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilato per i quali non è stata operata la ritenuta alla fonte.

In sintesi la situazione a partire dal 1° gennaio 2019 risulta essere la seguente.

Tenuto conto che il D.L. n. 34/2019 è entrato in vigore dal 1° maggio 2019, le ritenute relative ai compensi corrisposti nel periodo gennaio – aprile 2019 dovranno essere effettuate:

  • dividendo per 3 l’importo complessivo;
  • trattenendo le ritenute sulle retribuzioni di agosto, settembre e ottobre 2019.
  • Per le retribuzioni corrisposte dal 1° maggio 2019, invece, i soggetti in regime forfettario procederanno con le trattenute fiscali versandole entro il giorno 16 del mese successivo.

    È possibile rappresentare la situazione nella seguente tabella:

    Si tratta di un correttivo ritenuto fondamentale da molti e dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto semplifica per i lavoratori interessati la gestione degli adempimenti fiscali, evitando per gli stessi l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare Irpef e relative addizionali comunali e regionali.

    Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN