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Interessi passivi su mutuo: quando si ha diritto alla detrazione IRPEF

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In sede di dichiarazione dei redditi è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% degli interessi passivi relativi a  mutui  finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale ed eventuali pertinenze, fino ad un massimo di 4.000 euro di spesa. Vediamo quali sono i requisiti indispensabili per godere di tali benefici di carattere fiscale.

Indice

I soggetti

Innanzitutto, la detrazione deve essere ripartita tra tutti i mutuatari e spetta solo se il  soggetto, oltre che intestatario del mutuo, è anche proprietario dell’abitazione.
Tuttavia, al fine di determinare la percentuale di detrazione spettante a ciascun cointestatario, non si tiene in alcun modo in considerazione la quota di comproprietà: in altre parole, il soggetto proprietario dell’1% dell’immobile ma intestatario al 100% del contratto di mutuo avrà diritto al 100% della detrazione; viceversa, il proprietario del 99% dell’immobile non avrà diritto alla detrazione se non risulta mutuatario.
Pertanto, non è mai possibile portare in detrazione interessi passivi versati per familiari o soggetti fiscalmente a carico, anche se cointestatari del mutuo e/o comproprietari. Unica eccezione è la detraibilità della quota del coniuge fiscalmente a carico, ma solo nell’ipotesi di contratto di mutuo e atto di compravendita per acquisto di un immobile ad uso abitativo cointestati ad entrambi.
Seguendo la medesima ratio, la detrazione non spetta all’usufruttuario, il quale acquisisce un diritto reale di godimento, ma non diviene proprietario.

L’immobile

L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale (dimora abituale del contribuente o di un proprio familiare) entro un anno dall’acquisto: la mancanza di tale requisito, ovvero il venir meno dello stesso, determinano la decadenza dal beneficio a partire dal periodo d’imposta successivo.
Fanno eccezione a tale principio:

  • il caso di degenza permanente in un istituto di ricovero o sanitario, ma solo se l’immobile rimane a disposizione (non viene locato o dato in comodato d’uso);
  • il trasferimento per  motivi di lavoro  fintanto che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, anche nel caso in cui l’immobile venga locato;
  • la perdita dell’agibilità dell’immobile a seguito di calamità naturale.
  • Il mutuo e gli interessi

    Il mutuo deve essere necessariamente di tipo ipotecario. D’altro canto, non danno diritto alla detrazione  gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, sebbene corredati da una garanzia ipotecaria su immobili.
    Gli  interessi detraibili  sono esclusivamente quelli riferibili al costo di acquisto dell’immobile, che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori. Pertanto, se l’ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell’immobile sarà necessario  riproporzionare la  parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione.

    I casi particolari

    Nel caso in cui il  mutuo ipotecario  sia stato sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente, salvo il caso di mutui erogati in conto capitale.

    Il contribuente  non può godere della detrazione  per mutuo di acquisto abitazione principale se l’immobile acquistato è allo stato grezzo. Infatti, la detrazione degli interessi passivi compete  solo ove l’acquisto sia riferito ad un immobile  già idoneo  ad essere adibito ad abitazione principale.

    Il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al  mutuo  ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che risulti formalizzato l’accollo del  mutuo  e purché sussistano gli altri requisiti previsti per godere della detrazione.

    Nel caso di separazione tra coniugi, se la sentenza stabilisce in capo al solo coniuge assegnatario dell’immobile l’obbligo di pagamento delle rate del mutuo, questi può detrarre i relativi interessi anche se il  mutuo  è intestato all’altro coniuge, sempre che ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio.  Anche in questo caso, tuttavia, requisito fondamentale è che l’accollo risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Inoltre, la documentazione bancaria riportante gli interessi deve essere intestata al solo contribuente che si accolla il mutuo.

    Come si è visto, molteplici sono i requisiti da rispettare al fine di poter fruire della detrazione relativa agli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale: non è sufficiente versare la rata mensile per poter godere del beneficio, ma è necessario verificare attentamente di averne la titolarità.

    Marianna Mazzucco – Fisco7