Con una circolare del 20 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire alcuni provvedimenti introdotti nel decreto Rilancio relativo a misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza, l’Agenzia precisa in particolare che il Governo ha previsto alcuni casi di esonero dal pagamento dell’Irap.
Chi deve pagare l’Irap
Ricordiamo che l’Irap è l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed è dovuta per l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Costituisce in ogni caso presupposto di imposta l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.
Per conoscere le aliquote applicabili è possibile accedere qui ai dati per singola Regione e Provincia autonoma, oppure consultare l’elenco generale di tutte le Regioni e le Province autonome, che indica per ciascuna di esse la misura dell’aliquota applicabile e gli altri dati rilevanti ai fini della determinazione dell’Irap.
Chi non deve versare l’Irap
Nello specifico, le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con uno stesso volume di compensi non sono tenuti al versamento:
Chi deve comunque versarla
La disposizione tuttavia non trova applicazione sempre. Restano escluse queste categorie di soggetti:
Il Governo ha previsto anche l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze, diretto al ristoro delle Regioni e delle Province autonome per le minori entrate, non compensate dai meccanismi automatici previsti per il finanziamento della sanità.