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Irap, chi non la deve pagare per via del Covid e chi la deve versare comunque

Con una circolare del 20 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire alcuni provvedimenti introdotti nel decreto Rilancio relativo a misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza, l’Agenzia precisa in particolare che il Governo ha previsto alcuni casi di esonero dal pagamento dell’Irap.

Chi deve pagare l’Irap

Ricordiamo che l’Irap è l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed è dovuta per l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Costituisce in ogni caso presupposto di imposta l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.

Per conoscere le aliquote applicabili è possibile accedere qui ai dati per singola Regione e Provincia autonoma, oppure consultare l’elenco generale di tutte le Regioni e le Province autonome, che indica per ciascuna di esse la misura dell’aliquota applicabile e gli altri dati rilevanti ai fini della determinazione dell’Irap.

Chi non deve versare l’Irap

Nello specifico, le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con uno stesso volume di compensi non sono tenuti al versamento:

  • del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 (per questo periodo d’imposta resta invece fermo il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste)
  • della prima rata Irap, pari al 40% (ovvero al 50% per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente),
  • dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.
  • Chi deve comunque versarla

    La disposizione tuttavia non trova applicazione sempre. Restano escluse queste categorie di soggetti:

  • imprese di assicurazione, amministrazioni ed enti pubblici (in particolare, i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  • banche e altri intermediari finanziari (in particolare, i soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • imprese con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  • Il Governo ha previsto anche l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze, diretto al ristoro delle Regioni e delle Province autonome per le minori entrate, non compensate dai meccanismi automatici previsti per il finanziamento della sanità.