Il Decreto Rilancio, all’articolo 148 – “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)” -, ha previsto degli alleggerimenti per gli anni 2020-2021 in tema di ISA. La norma si propone di evitare “l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria”. Si parla, in particolare, dei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021.
Con la circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate illustra le regole per il secondo anno di applicazione degli ISA (periodo d’imposta 2019) alla luce delle recenti novità del Decreto Rilancio e degli ultimi chiarimenti e interpelli forniti. In allegato anche la sintesi delle prossime evoluzioni (per la compilazione dei modelli di quest’anno) e l’elenco degli ISA evoluti.
Cosa sono gli ISA
Tali indici, introdotti con il decreto-legge n. 50/2017, hanno sostituito gli studi di settore e sono indicatori di affidabilità fiscale basati su dati relativi a più anni, preposti a dimostrare la coerenza della gestione d’impresa o professionale del contribuente. Tali indici sono compresi da 1 a 10, e quanto più il valore è alto tanto più il contribuente potrà beneficiare di “premi” stabiliti dalla norma, come l’esonero da controllo o da altre scadenze.
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sono illustrate e spiegate le novità di fine anno passato (89 ISA evoluti) e del febbraio scorso (adeguamenti alla congiuntura in atto).
Modulistica
In conseguenza delle modifiche alle modalità di confronto tra ricavi/compensi dichiarati e stimati, sono stati aggiornati anche i criteri di compilazione dei modelli ISA.
Dati precalcolati
Per consentire la personalizzazione della compilazione, sono state ridotte le informazioni precalcolate, eliminando numerose variabili ed i relativi indicatori di anomalia.
Benefici premiali
I criteri di accesso ai benefici premiali ISA previsti per i diversi livelli di affidabilità fiscale in relazione al periodo d’imposta 2019, si basano su un meccanismo (predisposto con provvedimento del 30 aprile 2020) che tiene conto anche dell’anno precedente. Nella circolare viene dunque riportata apposita tabella con esempi pratici che chiariscono meglio le modalità con cui applicare i nuovi criteri.