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ISEE 2019: arrivano i chiarimenti dell’INPS su durata e validità

Cambiano ancora le modalità e le tempistiche con cui è possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa all’ISEE.

Le informazioni arrivano dall’INPS che, in un comunicato stampa del 12 settembre scorso, fa il punto della situazione sia sulla DSU, sia sulla dichiarazione di situazione economica equivalente necessaria per richiedere, ad esempio, il reddito di cittadinanza e altre misure di sostegno alla povertà. Un intervento resosi necessario a seguito delle molteplici modifiche subite da questo strumento nel corso degli ultimi mesi e delle ultime settimane. Tanto per fare un esempio, la Dichiarazione Sostitutiva è stata modificata sia dal Decreto Crescita, di fine giugno 2019,  sia dal Decreto Crisi Aziendali e Tutela del Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a inizio settembre.

A essere cambiate, in particolare, sono le date di validità dell’ISEE e i periodi di riferimento da prendere in considerazione in fase di compilazione delle informazioni. Come si legge nel comunicato stampa dell’Istituto di Previdenza, il 2019 in corso può essere considerato come un anno “di transizione”, mentre a partire dal 2020 le nuove modalità entreranno “a regime”. Sempre che, ovviamente, non intervenga un’altra modifica legislativa a cambiare le carte in tavola.

Partiamo dal primo fattore: il periodo di validità dell’ISEE. Tutte le dichiarazioni ISEE realizzate dopo il 1 settembre 2019 avranno validità fino al 31 dicembre 2019. Dal 1 gennaio 2020 e per gli anni a seguire le dichiarazioni ISEE avranno validità dal giorno nel quale sono state presentate fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Quello che abbiamo definito “periodo di transitorietà” del 2019 è valito anche per i periodi di riferimento che devono essere considerati al momento della compilazione della Dichiarazione Unica Sostitutiva. Come si legge nel comunicato dell’Istituto di previdenza, per l’elaborazione dell’ISEE 2019 si dovranno prendere in considerazione i redditi percepiti nel 2017 e i patrimoni posseduti al 31 dicembre 2018. “Questo – afferma l’INPS – per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 101 del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita (d.l. 30/4/2019, convertito dalla l. 58 del 28/6/2019), che a sua volta aveva modificato la disciplina del d.lgs. 147 del 15/9/2017”.

Per l’elaborazione dell’ISEE 2020 e di quella degli anni a seguire dovranno essere presi in considerazione i redditi percepiti e i patrimoni posseduti di 2 anni prima. Per l’ISEE 2020, dunque, si dovranno presentare i documenti relativi al 2018.