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Modello 730/2019: breve guida per le spese di istruzione non universitaria

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In quest’articolo, tenendo conto dei principali orientamenti a cura dell’Agenzia delle Entrate, forniamo una breve guida sulle spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole fino al secondo grado, che rappresenta una delle voci più utilizzate nella dichiarazione 730/2019.
Le spese di istruzione sono detraibili nel limite di euro 786 per alunno/studente e riguardano la frequenza nell’ambito del sistema nazionale di istruzione di:

  • scuole dell’infanzia;
  • scuole del primo ciclo di istruzione;
  • scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali).
  • È il caso di precisare che la scuola dell’infanzia è frequentata da tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un’età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. Ha durata triennale, non è obbligatoria e comprende anche le cosiddette sezioni primavera che si rivolgono ai bambini di età compresa tra i due e i tre anni.
    La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

    Si tratta di spese strettamente legate alla frequenza scolastica riepilogate in sintesi nel quadro che segue:

    OGGETTO
    DETRAIBILITA’
    Tasse di frequenza Sì Tasse di istruzione Sì Contributi volontari consistenti in erogazioni liberali PER LA FREQUENZA SCOLASTICA finalizzate

    • all’innovazione tecnologica
    • all’edilizia scolastica
    • all’ampliamento dell’offerta formativa

    (es. CORSI DI LINGUE, TEATRO, ANCHE FUORI DALL’ORARIO SCOLASTICO E SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA)

    Sì Gite scolastiche Sì Servizi scolastici integrativi Sì Assistenza al pasto Sì Servizi pre e post scuola Sì Mensa scolastica Sì Materiale di cancelleria No Test scolastici No Servizio di trasporto scolastico No

    Tra le spese più comuni sono da comprendere quelle per la mensa scolastica. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione è ammessa anche se il servizio non è erogato dalla scuola ma da operatori esterni o tramite il Comune, né tantomeno è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, trattandosi di un servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
    Sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento devono essere indicati:

  • il destinatario della somma;
  • la causale del versamento (servizio mensa);
  • la scuola frequentata e il nome e cognome dell’alunno.
  • Per il pagamento in contanti (o altre modalità come il bancomat) o tramite l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata da un’attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola che certifica l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. L’ attestazione e la relativa richiesta da parte del genitore sono esenti dall’imposta di bollo purché risultino l’uso per il quale sono destinati.
    Con l’arrivo della primavera le scuole organizzano le gite scolastiche rispetto alle quali l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare quanto segue:

  • se il pagamento è stato effettuato nei riguardi di soggetti terzi (per esempio agenzia di viaggi) è necessario che la scuola attesti in un apposito documento la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente;
  • se il pagamento è cumulativo e riguarda più alunni o studenti è necessaria l’attestazione dell’istituto scolastico dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.
  • Nel nuovo modello 730/2019 la spesa sostenuta va indicata nel quadro E, sezione I, tra le spese che beneficiano della detrazione d’imposta, utilizzando i righi da E8 a E10, indicando nella casella “codice spesa” il codice “12”:

    A partire dall’anno di imposta 2019 il limite di spesa detraibile verrà elevato a euro 800.
    Le detrazioni in commento spettano:

  • al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa;
  • a entrambi i genitori al 50% nel caso in cui il documento sia intestato al figlio.
  • Tuttavia, posto che la spesa detraibile è quella rimasta effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa stessa.

    Nicolò Cipriani – Fisco 7