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Modello 730/2021 e bonus vacanze: istruzioni per l’uso

Il “bonus vacanze” rientra nell’ambito delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) per favorire il settore del turismo, tra i più colpiti dalla pandemia da Covid-19. Si tratta di un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il beneficio è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2021, a condizione, però, che sia stata effettuata la richiesta del bonus sull’applicazione IO entro la fine dell’anno 2020.

Possono ottenere il bonus vacanze i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 euro da due persone
  • 150 euro da una persona.
  • Il beneficio spetta:

  • per l’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico;
  • per il 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi 2021, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).
  • Per quanto concerne l’inserimento della detrazione all’interno del modello 730 per il periodo d’imposta 2020, nel quadro E sezione VI, Rigo E83, denominato “altre detrazioni”, sono stati previsti i codici 3 e 4. In particolare, il codice 3 deve essere utilizzato dal contribuente che ha usufruito del bonus ed è intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta, al fine di indicare il 20% della spesa sostenuta. Tale importo non potrà eccedere l’importo massimo di euro 100,00, nei limiti del credito d’imposta riconosciuto al proprio nucleo familiare.

    È bene tener presente che:

  • è necessario che la spesa per la vacanza sia stata sostenuta entro il 31 dicembre 2020;
  • l’importo massimo della detrazione spettante è indicato nell’applicazione IO, resa disponibile da “PagoPA S.p.A.” ed utilizzata per effettuare la richiesta del credito;
  • le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante e dello sconto fruito, invece, sono disponibili all’interno del “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta;
  • in caso di incapienza (detrazione complessivamente spettanti superiori all’imposta lorda determinata), la detrazione non fruita non potrà essere riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi e nemmeno chiesta a rimborso.
  • Nell’ipotesi che il contribuente abbia soggiornato con la sua famiglia di 4 persone, durante il mese di agosto 2020, presso una struttura alberghiera fruendo del bonus vacanza per intero, i primi 400,00 euro risultano scalati al momento del pagamento del corrispettivo e la restante parte pari a euro 100,00 verrà fruita in sede di modello 730/2021, compilando il corrispondente rigo nella maniera che segue:

    Nel caso in cui il contribuente si accorga di aver fruito indebitamente, totalmente o parzialmente, del bonus vacanze sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno, è possibile la restituzione, senza sanzioni e interessi, utilizzando codice 4 al rigo E83Altre detrazioni. Nel prospetto di liquidazione dell’imposta, l’importo non spettante andrà a cumularsi al debito IRPEF dovuto oppure a ridurre il credito maturato per il periodo d’imposta 2020.

    Nell’ipotesi di una spesa illegittima pari a euro 300,00, scalati dall’importo corrisposto all’albergatore per l’80%, pari a euro 240,00, si avrà la seguente situazione:

    Nicolò Cipriani – Fisco 7