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Mutuo, sì a proroga detrazione degli interessi passivi per cause di forza maggiore

In tempi di pandemia da COVID-19, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di prolungare il termine di due anni per adibire a dimora abituale un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. Di conseguenza si potrà usufruire della detrazione degli interessi passivi e oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari.

La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di un’istanza di interpello. Essa consiste nella richiesta avanzata da un contribuente, che prima di porre in essere un certo comportamento fiscale, concreto e personale, si adopera per ottenere una risposta circa la sua valenza.
Con ciò si evidenzia che la relativa pronuncia dell’Agenzia delle Entrate non potrà essere invocata da tutti i contribuenti ma soltanto da colui che ha proposto l’interpello. Pertanto agli altri contribuenti non resta che seguire la stessa procedura di interpello.
Ma occupiamoci della specifica questione.

Il contribuente istante fa presente che in data 10 agosto 2018 ha comprato un’unità immobiliare che sarà adibita ad abitazione principale, dopo però l’effettuazione di lavori di ristrutturazione edilizia. L’istante inoltre intende usufruire della detrazione fiscale degli interessi passivi gravanti sul mutuo ipotecario.

In base all’art. 15 c.1 lett.b) del D.P.R. n. 917-1986, per fruire della predetta detrazione, occorre che l’unità immobiliare acquistata sia adibita a dimora abituale entro due anni dalla data dell’acquisto (quindi entro il 10 agosto 2020).

Ed eccoci al punto.

L’istante afferma che, a causa delle conseguenze legate alla pandemia da COVID19, che ha provocato prima l’interruzione dei lavori e successivamente il sensibile rallentamento degli stessi, non è riuscito a rispettare i tempi previsti dalla legge per potere usufruire della detrazione fiscale degli interessi passivi ed accessori sul mutuo ipotecario contratto.

Pertanto, l’istante conclude invocando la causa di forza maggiore che ha impedito il rispetto del termine di due anni e chiede di conoscere l’intervallo di tempo in cui potrebbe operare detta causa di forza maggiore.

L’Agenzia delle Entrate prioritariamente riconosce nell’impedimento rappresentato dall’istante la causa di forza maggiore quale “impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non potere essere evitato”.

Inoltre, dato che tale situazione si è verificata “in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza dell’immobile” e che l’effettiva destinazione dell’immobile richiede l’espletamento di attività quali per es. il trasloco, rese difficoltose dagli intervenuti divieti negli spostamenti delle persone, ritiene che l’istante possa pertanto usufruire della detrazione fiscale.

Il periodo di tempo in cui viene riconosciuta l’intervenuta causa di forza maggiore viene indicato dall’Agenzia delle Entrate tra il 23 febbraio e il 2 giugno 2020.

Pertanto, l’istante potrà adibire l’immobile a dimora abituale entro un periodo di tempo pari a due anni dal rogito notarile (avvenuto 10 agosto 2018) maggiorati del periodo sopra indicato (101 giorni).

Invero l’istante aveva prospettato la possibilità di avvalersi di un prolungamento di periodo più ampio, prendendo a riferimento l’art. 24 del D.L. n.23/2020 convertito in L.n.40/2020 riguardante il credito d’imposta di registro per il riacquisto della prima casa. Questo riferimento però riguarda l’imposta di registro e quindi l’Agenzia delle Entrate non lo ha ritenuto applicabile anche alla diversa situazione dell’istante.

Ove la tempistica sopra riportata sia rispettata (quindi immobile adibito a dimora abituale entro due anni e 101 giorni dalla data di acquisto), la detrazione fiscale degli interessi passivi ed accessori decorrerà dal momento in cui l’immobile sarà effettivamente adibito ad abitazione principale.

Data la portata dell’interesse generale del caso, ci si augura che questa precisazione possa essere trasposta in un provvedimento valido automaticamente per tutta la platea dei contribuenti.

Giuseppina Spanò – Fisco 7