Aggregatore di News su #finanza, #fintech e mondo del #factoring

Niente scontrino elettronico per i forfettari: la decisione dell’Agenzia delle Entrate

La “flat tax” al 15% non è l’unico vantaggio di cui possono godere le partite IVA forfettarie. Chi sceglie questo particolare regime fiscale, infatti, ha diritto anche a delle semplificazioni sul fronte contabile e amministrativo. Ad esempio, non è richiesto che redigano i registri contabili, che si iscrivano all’INAIL, che compilino gli ISA e altro.

Allo stesso modo, le partite IVA a regime forfettario non hanno obbligo di fatturazione elettronica (anche se il Governo vuole ugualmente incentivare questa pratica con “sconti” sul fronte dei controlli dell’Agenzia delle Entrate) e, stando a una novità dell’ultima ora, non devono neanche emettere lo scontrino elettronico.

Chi decide di aprire una partita IVA forfettaria potrà infatti continuare a utilizzare la fattura cartacea, avendo l’accortezza di inviarla ai “cervelloni elettronici” del Fisco secondo le scadenze stabilite dalla legge.

Come funziona lo scontrino elettronico per le partite IVA

Secondo quanto stabilito dalla legislazione fiscale del nostro Paese, a partire dal 1 gennaio 2020 tutti gli esercenti devono emettere scontrino fiscale elettronico (la cosiddetta trasmissione dei corrispettivi) scegliendo una delle tre possibili alternative a loro disposizione.

C’è da dire, però, che chi esercita la propria attività in locali aperti al pubblico o presso il domicilio del cliente (dal parrucchiere all’idraulico, tanto per intendersi) può sostituire lo scontrino elettronico con la fattura elettronica.

E, come spiegato dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate nel corso dell’evento “Telefisco”, questo permette a chi ha una partita IVA forfettaria di optare per l’emissione di una fattura cartacea anziché digitale ed elettronica.

Niente scontrino elettronico per le partite IVA: come funziona

Il titolare di una partita IVA a regime forfettario che rientra in una delle categorie individuate nell’articolo 22 del DPR 633 del 1972 (esercenti attività di commercio al minuto o assimilate) può dunque proseguire a utilizzare la fattura cartacea.

Come accennato precedentemente, infatti, la legislazione prevede che commercianti e professionisti vari possano sostituire la trasmissione dei corrispettivi con l’emissione di una fattura elettronica.

Ma le partite IVA forfettarie non hanno obbligo di fattura elettronica, e possono sostituire il documento fiscale inviato al Sistema di Interscambio con una fattura cartacea ordinaria o semplificata immediata (nel caso l’importo sia inferiore ai 400 euro). Il titolare di partita IVA avrà a disposizione 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione per emettere fattura.