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Rottamazione ter e saldo e stralcio sospesi fino a dicembre

Nella scia degli altri provvedimenti per affrontare l’emergenza economico/sociale a seguito del blocco totale disposto per il coronavirus, il decreto Rilancio propone una proroga ancora più lunga del pagamento delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio, la cosiddetta pace fiscale.
Il primo differimento dei termini di pagamento delle rate della definizione agevolata, è stato previsto al 31 maggio 2020 dall’articolo 68 del decreto Cura Italia.

Ora il nuovo articolo (numero 154) del decreto Rilancio introduce una serie di modifiche e introduce un nuovo differimento dal 31 maggio al 10 dicembre 2020 (senza interessi e sanzioni) dei termini di pagamento delle rate.

Rottamazione ter e saldo e stralcio, nuova scadenza

È stabilito che tutte le rate del 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio, se non saranno versate dai contribuenti alle relative scadenze previste per l’anno in corso secondo il piano di versamenti, potranno essere pagate entro il 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi: non ci saranno decadenze dal piano né interessi ulteriori applicati.
L’Agenzia delle Entrate descrive il provvedimento come “maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020″ e precisa che l’attuale sospensione fino a dicembre riguarda solo i contribuenti “che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate” e che pertanto hanno rispettato le scadenze dei versamenti del 2019.
Per chi ha rate scadute relative all’anno 2019 o è consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi ai piani di pagamento delle rottamazioni-ter o del saldo e stralcio che sono stati dichiarati decaduti per mancato versamento delle rate previste.
Il termine del 10 dicembre, però, stavolta è tassativo e senza proroghe: per questa scadenza non è prevista la consueta “tolleranza“ di 5 giorni successivi.

Rottamazione ter, le nuove date

Chi ha presentato la domanda di adesione alle rottamazione entro il 30 aprile 2019, ha avuto la prima e la seconda rata (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché sabato.

Le rate successive scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Chi invece è rientrato in modo automatico nella rottamazione ter ha avuto la prima e la seconda rata, scadute il 30 novembre, e le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020.

Chi infine ha presentato la domanda entro il 31 luglio 2019, a seconda della scelta effettuata, il debito poteva essere estinto in un’unica soluzione (con scadenza al 30 novembre 2019), oppure con un piano di dilazione che prevede fino ad un massimo di 17 rate consecutive di cui la prima rata, scaduta il 30 novembre 2019, pari al 20% delle somme complessivamente dovute, e le restanti 16, di pari importo, da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Il piano poteva prevedere anche un massimo di 9 rate consecutive di pari importo, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultavano pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

In questo caso la prima rata del piano, è scaduta il 30 novembre 2019, le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2020 e del 2021.

Saldo e stralcio, le rate in scadenza

Il saldo e stralcio prevede una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti (persone fisiche) in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, l’art. 154 lettera c) del decreto “Rilancio”, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate, se il debitore effettuerà il versamento integrale delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Come per la rottamazione, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza. Il versamento effettuato oltre il termine del 10 dicembre 2020, determinerà la decadenza del piano e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute complessivamente.

Per quanto riguarda le scadenze del saldo e stralcio, la prima o unica rata è scaduta il 30 novembre 2019, slittata al 2 dicembre perché sabato. Se si è optato per il pagamento rateale, le successive quattro rate sono così suddivise:

  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.