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Scadenza IMU 2020, proroga e novità: il MEF chiarisce

Vista la situazione d’emergenza legata al Covid-19, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via libera alla proroga, seppur parziale, della scadenza IMU 2020 fissata, per il primo acconto, al 16 giugno prossimo. È la risoluzione 5/DF dell’8 giugno 2020 a chiarire i limiti della proroga e la possibilità, per i Comuni, di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza.

Modalità per i Comuni

Nel documento, scaricabile qui, si chiarisce che è possibile il ricorso alla delibera di Giunta, giustificato dalla situazione emergenziale, con la precisazione, però, che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Si specifica inoltre che la quota IMU riservata allo Stato viene sottratta alla disponibilità dei Comuni.

I limiti della proroga

Il limite di applicazione della proroga è che il Comune può disporla solo per quanto riguarda la quota IMU di propria competenza, mentre non viene rinviata la scadenza per quello che riguarda il pagamento dell’acconto sugli immobili di categoria catastale D. La risoluzione del MEF spiega infatti che la facoltà di prorogare la scadenza IMU “può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria”.

Questo principio, prosegue la risoluzione, “porta ad escludere che possano essere deliberati dai Comuni interventi – anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva”.

Sanzioni

La strada della proroga è inoltre l’unica possibile, dal momento che il MEF ha escluso la possibilità di prevedere la disapplicazione totale delle sanzioni per chi paga in ritardo: “Occorre sottolineare che, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento”, afferma la risoluzione, “non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge come statuito nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 2001”. Gli enti locali possono invece introdurre delle agevolazioni, come forme ulteriori di ravvedimento operoso.

In sintesi, nessun rinvio è possibile per la quota di IMU di competenza dello Stato, che è sottratta alla disponibilità dei Comuni. La proroga può riguardare soltanto le entrate degli enti locali, e può essere stabilita con delibera di Giunta ratificata dal Consiglio Comunale. Le precisazioni del MEF, poi, smentiscono alcune delle ipotesi espresse dall’IFEL, che contemplavano una moratoria sulle sanzioni se il pagamento viene effettuato entro il 30 settembre. Da questo punto di vista, viene specificato che il Comune non può cancellare, neppure temporaneamente, sanzioni e relativi interessi per chi paga in ritardo, ma solo prevedere alcune agevolazioni, come forme di ravvedimento operoso.