Dallo scorso luglio è partito il percorso che porterà ad estendere praticamente a tutti gli esercizi commerciali e attività, grandi e piccoli, l’obbligo di scontrino elettronico.
Dal prossimo anno gli esercenti rilasceranno un semplice documento commerciale che vale come garanzia d’acquisto ma non ha più valenza fiscale, per poi trasmettere i dati fiscali direttamente alle Entrate. Ma i dubbi in merito sono ancora tanti. Vediamo dunque una breve guida alla trasmissione dei corrispettivi telematici pubblicata dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it.
Scontrino elettronico: guida alla trasmissione
Sul sito dell’Agenzia delle Entrare è disponibile una guida completa sull’invio e memorizzazione degli scontrini elettronici 2020, nella sezione dedicata alle guide fiscali “l’Agenzia informa”.
Per adempiere al nuovo obbligo di invio e memorizzazione dello scontrino elettronico coloro che detengono un’attività di cessione di beni o servizi o prestazioni hanno a disposizione due strumenti che possono scegliere a piacimento a seconda delle proprie preferenze ed esigenze:
Con riferimento ai periodi di chiusura, se l’esercente è dotato di registratore telematico non dovrà effettuare alcuna registrazione sull’RT, sarà quest’ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.
Sanzioni
In caso di mancata, incompleta o non veritiera memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2) pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.
Nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi) è prevista una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa.