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Sospensione cartelle, il Mef spiega come funziona per i Comuni





Dl Rilancio, le misure per le imprese: contributi fondo perduto, Irap, affitti, bollette, scadenze fiscali

Come previsto dal Decreto Cura Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze conferma il divieto di notificare nuove ingiunzioni fiscali fino al 31 agosto. La misura, fanno sapere da Viale XX Settembre, implica anche il differimento automatico dei termini di decadenza e di prescrizione delle stesse sanzioni.

Allo stesso tempo, però, la risoluzione numero 6 del 15 giugno 2020 del MEF dà il via libera agli accertamenti esecutivi delle amministrazioni locali che, si legge nel documento, devono essere oggetto di un “considerazioni a parte”. L’accertamento esecutivo, utilizzabile dal 2020 anche dagli enti territoriali, racchiude in sé sia l’avviso di accertamento, sia la cartella di pagamento. Questo fa sì che gli atti possano essere notificati anche nel periodo di sospensiva decretato dal Cura Italia. Ma procediamo con ordine.

Sospensione delle ingiunzioni fiscali: cosa dice il “Cura Italia”

La sospensione delle ingiunzioni e delle attività ispettive da parte degli enti di riscossione è regolata dagli articoli 67 e 68 del già citato decreto Cura Italia. L’articolo 67, al comma 1, prevede la sospensione fino al 31 agosto dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. L’articolo 68, al comma 1 e al comma 2, prevede la sospensione dei termini dei versamenti per entrate tributarie e non tributarie.

“Occorre evidenziare – si legge nella risoluzione del Ministero dell’Economia – che tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”. In pratica, è come se qualcuno avesse premuto il tasto “pausa”, spostando in avanti i termini per la stessa durata della sospensione.

Accertamenti esecutivi dei comuni, i chiarimenti del MEF

Quanto appena detto, però, non è valido per gli atti di accertamento esecutivo che, a partire dal 1 gennaio 2020, possono essere emessi anche dalle amministrazioni locali. L’accertamento esecutivo, racchiudendo in sé sia l’avviso di accertamento sia la cartella di pagamento, non rientra nella casistica prevista dal decreto Cura Italia.

Quindi, si legge ancora nella risoluzione 6 del 2020 del MEF, “gli enti locali e i soggetti affidatari sono legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione”.