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Spese veterinarie, nel 2020 aumentano le detrazioni

A partire dal primo gennaio 2020 sarà aumentato il tetto massimo delle spese veterinarie che potranno essere portate in detrazione. Lo ha stabilito la commissione Bilancio del Senato con un emendamento alla manovra.
Salvo modifiche dell’ultimo minuto, la soglia massima aumenterà fino a 500 euro, tenendo conto della franchigia e applicando l’aliquota del 19%. Si potrà quindi ottenere una detrazione di 70,46 euro, rispetto ai 49 euro attuali.

Spese sanitarie, cosa cambia nel 2020

L’emendamento approvato innalza da 387,34 a 500 euro il tetto delle detrazioni fiscali per le spese veterinarie.
Con il nuovo tetto massimo, si potrà ottenere una detrazione di 70,46 euro, tenendo conto della franchigia di 129,11 euro e dell’aliquota applicata del 19% nel modello 730 del prossimo anno.
Ad oggi, le spese veterinarie sono detraibili fino a 49 euro. Il limite di spesa è unico e cumulativo indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Quali sono le spese sanitarie detraibili (e quali no)

Sono considerate spese veterinarie tutte le spese mediche sostenute dal contribuente per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o di pratica sportiva. Sono escuse le spese relative alla cura di:

  • animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare;
  • animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole;
  • animali utilizzati per attività illecite.
  • La spese ammissibili sono quelle relative:

  • alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario che ha effettuato la prestazione documentate da regolare fattura o ricevuta;
  • per l’acquisto di medicinali necessari alla cura dell’animale;
  • per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.
  • L’acquisto dei medicinali per uso veterinario può essere effettuato anche senza prescrizione e lo scontrino fiscale deve contenere i seguenti dati:

  • codice fiscale del soggetto ha che sostenuto la spesa;
  • natura del farmaco veterinario che può essere identificato anche mediante la codifica FV;
  • la qualità mediante il codice AIC;
  • la quantità dei medicinali acquistati.
  • La detrazione è ammessa anche per acquisti di farmaci presso strutture diverse dalle farmacie purché autorizzate dal Ministero della salute oppure presso farmacie ed esercizi commerciali on line autorizzati alla vendita dalle autorità competenti regionali o della Provincia autonoma.

    Sono detraibili anche i dispositivi medico-veterinari, purché conformi alla normativa europea, così come, logica vuole, l’acquisto di mangimi è escluso, anche se prescritti dal veterinario.