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Superbonus 110% anche alle partite IVA: i chiarimenti dell’Agenzia

Il Superbonus 110% per i lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale (lavori antisismici) degli immobili spetta anche alle partite IVA. Anche se i soggetti non potrebbero fruire della detrazione perché la loro imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso delle partite IVA a regime forfettario).

Questo il succo della circolare 24/E, pubblicata lo scorso 8 agosto dall’Agenzia delle Entrate per fornire alcuni chiarimenti riguardante l’ecobonus e il sismabonus al 110%. Tra i vari argomenti toccati nel documento di prassi, ampio spazio viene dedicato ai contribuenti il cui reddito è frutto di attività d’impresa, arti o professioni e che, prendendo alla lettera il dettato del Decreto Rilancio, non potrebbero usufruire dello sgravio fiscale del 110%. Stando all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare già citata, però, anche le partite IVA possono usufruire del bonus, a patto di rispettare determinati requisiti.

Superbonus 110% alle partite IVA: le indicazioni dell’Agenzia

Nel Decreto Rilancio, tra i beneficiari del Superbonus per ristrutturazioni ed efficientamento energetico vengono citate esclusivamente “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni“. Un’interpretazione letterale, come detto, farebbe pensare che il bonus sia destinato solo a dipendenti e non ad autonomi e professionisti con partiti IVA.

Secondo l’intepretazione fornita dall’AE, non è affatto così. Quando il legislatore parla di “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” intende precisare che la fruizione dell’Ecobonus e del Sismabonus al 110% riguarda solo immobili riconducibili alla sfera privata, e “non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR)”.

Il Superbonus spetta dunque anche ai titolari di partita IVA, a patto che i lavori non riguardino:

  • Beni strumentali alle attività d’impresa, d’arte o professione;
  • Immobili che costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa;
  • beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
  • Insomma, per farla breve, se i lavori riguardano la propria abitazione privata, anche una partita IVA avrà accesso all’Ecobonus e Sismabonus 110%.

    Superbonus 110% per i forfettari: quando è possibile usufruire dello sgravio

    Un discorso a parte, invece, merita la casistica di quei contribuenti che, come si legge nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, “soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario“. In questo caso, infatti, il reddito imponibile è determinato forfettariamente e assggettato a imposta sostitutiva. Dunque, per i forfettari niente sgravi fiscali legati al Superbonus 110%.

    C’è un’eventualità, però, nella quale anche le partite IVA con regime forfettario possono usufruire dell’Ecobonus e Sismabonus “maggiorato”: se cedono i loro crediti fiscali a un’impresa o, come previsto dalla legislazione, a un’istituto bancario o finanziario. Optando per lo sconto in fattura (o la cessione del credito alla banca), dunque, anche chi è a regime forfettario può ristrutturare casa gratis.