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Superbonus 110%, come anticipare i lavori prima della cessione del credito

Il decreto che disciplina il ricorso al Superbonus 110% approvato dal Governo è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tutto è pronto quindi per procedere con il riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per la riqualificazione energetica degli edifici. Ma, nell’attesa che l’iter di presentazione delle domande venga ultimato dai beneficiari, è possibile procedere con i lavori? Facciamo chiarezza. 

Clicca qui per scaricare il numero della Gazzetta Ufficiale contenente il Superbonus

Superbonus 110%, possibile procedere in caso di lavori urgenti 

Per avere accesso al Superbonus 110% bisogna essere in possesso di determinati requisiti. Come è facile immaginare, tuttavia, la richiesta delle certificazioni necessarie per procedere e tutti adempimenti connessi può – inevitabilmente – allungare i tempi di riconoscimento delle agevolazioni. 

Questo, tuttavia, non impedisce ai contribuenti di poter avviare i lavori di ristrutturazione che, se rientrano tra quelli elencati dal decreto, daranno comunque diritto al Superbonus

I soggetti che non hanno abbastanza capienza fiscale per accedere alla detrazione in 5 anni e optano per la cessione del credio, infatti, possono comunque procedere con gli interventi più urgenti. Nell’attesa di avviare e concludere la pratica con la banca di riferimento, nello specifico, possono chiedere allo stesso Istituto di credito un prestito ponte, ovvero un prestito temporaneo finalizzato a coprire la cifra che corrisponde a quella riconosciuta poi dal Superbonus e che – se accettato – garantisce immediata liquidità per coprire le spese di inizio dei lavori. 

Superbonus 110% gli interventi che danno diritto all’agevolazione

Tra gli interventi che danno diritto alle agevolazioni fiscali, il decreto che regola il ricorso al Superbonus identifica: 

  • interventi di riqualificazione energetica globale;
  • interventi sull’involucro  edilizio  di  edifici  esistenti  o parti di edifici esistenti;
  • interventi  di  installazione  di  collettori  solari;
  • interventi  riguardanti  gli  impianti   di   climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
  • installazione e messa in opera,  nelle  unità’  abitative,  di dispositivi e sistemi di building automation;
  •  interventi che comportano  una  riduzione  della  trasmittanza termica U degli elementi  opachi  costituenti  l’involucro  edilizio;
  • interventi che comportano  una  riduzione  della  trasmittanza termica U delle finestre comprensive  degli  infissi;
  • interventi  di  fornitura  e  installazione  di  sistemi   di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo  solidale  all’involucro  edilizio   o   ai   suoi   componenti, all’interno,  all’esterno  o  integrati  alla  superficie  finestrata nonché l’eventuale smontaggio  e  dismissione  di  analoghi  sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa  in  opera  di  meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
  • interventi  impiantistici  concernenti   la   climatizzazione invernale e/o la produzione  di  acqua  calda  e  l’installazione  di sistemi di building automation interventi di riduzione del rischio sismico.
  • Infine, va ricordato che, per tutti questi lavori, la detrazione dell’imposta sul reddito spetta alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi e agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, compresi agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti come società, che rispondono ai requisiti della legislazione  europea in materia di “in house providing”.