Aggregatore di News su #finanza, #fintech e mondo del #factoring

Superbonus 110%, per le pratiche serve il visto di conformità. Le regole

Per poter beneficiare del superbonus del 110% sarà necessario il visto di conformità dei dati che certificano il possesso dei requisiti richiesti per la detrazione d’imposta. Lo ha chiarito il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel suo intervento davanti alla Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria.

Visto di conformità, cos’è

Il visto di conformità è un controllo formale svolto dal professionista, che consiste in un’attestazione circa la conformità della dichiarazione dei redditi alla documentazione o alle scritture contabili. È obbligatorio in caso di:

  • presentazione del Modello 730;
  • compensazione orizzontale dei crediti IVA con importo superiore a 5.000,00 euro;
  • compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive IRAP per importi superiori a 5.000,00 euro;
  • esecuzione del rimborso di un credito IVA superiore a 30.000,00 euro.
  • Il visto di conformità è apposto dal professionista, con l’indicazione del suo codice fiscale e la firma negli appositi spazi dei modelli della dichiarazione e permette di effettuare un controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie. Con l’apposizione del visto di conformità, il professionista attesta che i dati risultanti dalle dichiarazioni coincidono con la documentazione e le scritture contabili.
    Inoltre, il professionista, attesta anche che i dati dichiarati corrispondono alle disposizioni fiscali, che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili e tutti gli ulteriori dati come le ritenute, crediti d’imposta e così via.

    Superbonus 110%, visto di conformità obbligatorio

    In un primo momento, il decreto Rilancio sembrava suggerire che il visto rilasciato dagli intermediari abilitati sarebbe obbligatorio solo “ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura” di tutti i crediti d’imposta, cioè anche per quelli diversi dal superbonus. Ma non per l’opzione della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, quella, cioè, che dà diritto al recupero in diversi anni del 110% della spesa sostenuta.
    Nel passaggio con cui il Parlamento ha convertito il decreto in legge, invece, ha sancito l’obbligatorietà oltre che per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche “ai fini della detrazione del 110%”. Inoltre, per quanto riguarda il sismabonus al 110%, è previsto che chi rilascia il visto di conformità (che appunto dovrebbe esserci solo in caso di opzione per la cessione o per lo sconto) deve verificare la “presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”.

    Superbonus 110%, gli obblighi del contribuente

    Per accedere al superbonus, gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. A fronte di un’agevolazione così rilevante, la norma ha previsto dei particolari adempimenti in aggiunta agli ordinari, per contrastare eventuali vantaggi indebiti. Il contribuente dovrà, necessariamente, farsi rilasciare sia:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari del fisco (compresi i responsabili dei Caf);
  • l’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche idonee a certificare l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.
  • Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli verrà punito con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2 mila a 15 mila euro.