Nel difficile panorama economico – finanziario nel quale ci troviamo a causa legata al COVID-19, arriva una boccata di ossigeno alle imprese e ai professionisti dal D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, cosiddetto decreto Liquidità.
Si tratta dell’ennesimo provvedimento di urgenza, pensato per dare un sostegno concreto alle difficoltà finanziarie nelle quali navigano le imprese e i professionisti a seguito del fermo delle attività economiche.
Sono già in vigore disposizioni che, sin dalle scadenze del mese di marzo, hanno alleggerito le imprese e i professionisti principalmente dai pagamenti di IVA, ritenute su lavoro dipendente ed assimilato, contributi previdenziali ed assistenziali.
Il nuovo decreto interviene per sospendere i pagamenti citati anche per i mesi di aprile e maggio, ma il panorama delineato non è di facile interpretazione.
Infatti, la tipologia di soggetti coinvolti dal D.L. n 23/2020 è varia e per ciascuno di essi sono stati adottati termini di sospensione dai pagamenti diversi tra loro, per tenere conto sia dei livelli di fatturato che delle tipologie di attività e dei territori in cui essi hanno sede.
Iniziamo dai Comuni più colpiti della Lombardia e del Veneto: Bertonico (LO) – Casalpusterlengo (LO) – Castelgerundo (LO) – Castiglione D’Adda (LO) – Codogno (LO) – Fombio (LO) – Maleo (LO) – San Fiorano (LO) – Somaglia (LO) – Terranova dei Passerini (LO) – Vo’ (PD).
D. MEF 24.2.2020 e art.5 D.L. n. 9/2020
I professionisti e le imprese che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei Comuni sopra indicati, usufruiscono della sospensione di adempimenti e versamenti tributari, inizialmente in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 (poi dal 23 febbraio al 30 aprile). Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa nei predetti Comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo stato. Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione oppure in 5 rate mensili uguali senza sanzioni e interessi entro il 30 aprile 2020
Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020)
I soggetti con ricavi e compensi uguali o inferiori a € 2.000.000 nell’anno di imposta precedente (esclusi i soggetti con le sedi legali – operative – domicili fiscali nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza per i quali la disposizione opera a prescindere dall’ammontare dei ricavi e compensi) usufruiscono della sospensione dall’8 marzo al 31 marzo del pagamento di:
I pagamenti riprenderanno in unica soluzione entro il 31 maggio oppure in 5 rate mensili dal 31 maggio.
Per tutti gli altri soggetti opera un differimento dei versamenti al 20 marzo 2020, compreso quello relativo alla tassa di concessioni governative per società di capitali.
I pagamenti con scadenza 20 marzo sono stati però prorogati al 16 aprile dal D.L. n. 23/2020.
Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020 – art. 18)
Il decreto Liquidità dispone che:
Se i fatturati o corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 sono stati inferiori di almeno il 33%, usufruiscono della sospensione rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 del pagamento di:
I pagamenti riprenderanno senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno oppure in 5 rate mensili di pari importo dal 30 giugno.
Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 art 61)
Il decreto Cura Italia estende le categorie di attività particolarmente colpite e già elencate nell’art 8 c.1 del D.L. n. 9/2020. Tra queste spiccano: le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggi e turismo, tour operator, asili nido, servizi educativi e scuole per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di formazione professionale, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, sale da ballo, discoteche sale gioco e biliardi, impianti sportivi, palestre, ristorazione, gelaterie.
Esse usufruiscono della sospensione fino al 30 aprile 2020 per:
I pagamenti riprenderanno in unica soluzione entro il 31 maggio oppure in 5 rate mensili dal 31 maggio.
Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020 art. 19)
I soggetti con fatturato del periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (in genere il 2019) inferiore a € 400.000, se nel mese precedente non hanno sostenuto spese per dipendenti, usufruiscono della sospensione delle ritenute d’acconto su parcelle e ricavi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020.
Per non avere operate le ritenute, si dovrà rilasciare al cliente, un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti alla trattenuta ai sensi della disposizione che la prevede.
Le ritenute d’acconto non operate saranno versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020)
Gli adempimenti tributari ricadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio sono sospesi. Tra questi spicca la registrazione dei contratti di locazione che pertanto è rinviata. Resta fermo però il pagamento dell’imposta di registro dovuta per il rinnovo annuale.
Giuseppina Spanò – Fisco 7