FOGLIO INFORMATIVO
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
Redatto ai sensi dell’art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005
Informazioni sul mediatore creditizio
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CAPITALE SOCIALE 50.000,00€
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
Caratteristiche
La mediazione creditizia è un’attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono concessione di crediti – ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall’articolo 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito -. La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o da intermediari finanziari iscritti all’elenco generale o nell’elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L’attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM. La mediazione creditizia prevede un’attività di consulenza, quale parte integrante, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell’intermediario erogante, l’inoltro delle richieste alla banca o all’intermediario erogante, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall’intermediario o dal cliente. Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti nonché effettuare per conto di banche o intermediari finanziari l’erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (banche/intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall’altra).
Rischi
La mediazione creditizia non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell’intermediario finanziario. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.
CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
A. Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del cliente: 1% – 4% (percentuale dall’uno al quattro) calcolata sul capitale netto erogato dalla banca o dall’intermediario finanziario.
B. Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore dalla banca o dall’intermediario finanziario, nella misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari ed allegati al presente in relazione al tipo di finanziamento richiesto.
C. Spese a carico del cliente documentate dal mediatore (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure, protesti etc.) Euro 480,00 (quattrocento ottanta) (max)
D. Spese, a titolo di penale, che il cliente deve sostenere in caso che receda dal contratto senza giustificato motivo, abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero o abbia stipulato contratto nei sei mesi precedenti con altro mediatore, nella misura prevista di Euro 1.780,00 (millesettecentoottanta) (max).
I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla banca o dall’intermediario finanziario.
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE
Diritti del cliente
1. Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare, presso i locali del mediatore o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, l’avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.
2. Nel caso di offerta fuori sede il cliente ha diritto di ricevere l’avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione.
3. Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
4. Ilclientehadirittodiriceverecopiadelcontrattodimediazionestipulatoinformascrittacheincludeil documento di sintesi.
5. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro sette giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
Obblighi del cliente
1. Ilclientehal’obbligodiforniredati,notizieedocumentazionecorrispondentialvero.
2. Il cliente ha l’obbligo di dichiarare espressamente l’esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
3. Il cliente ha l’obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.
Obblighi del mediatore
1. Il mediatore deve adeguare l’attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all’entità del finanziamento richiesto.
2. Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
3. Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.
Limitazioni nei rapporti tra mediatore e cliente
- Il cliente ha diritto di recedere entro e non oltre sette giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.
- Il cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
- Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.
- Il mediatore creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione entro il termine di mesi 4 max dalla sottoscrizione del contratto di mediazione.
- Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
- Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificatamente il motivo.
- Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’operato delle banche o intermediari finanziari, anche nell’ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
- In caso che insorgano delle controversie il Foro competente è quello di Milano.
- In caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la banca o l’intermediario finanziario, il cliente sarà tenuto al pagamento delle spese di istruttoria e spese documentate dal mediatore creditizio.
LEGENDA
Mediatore creditizio: colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio
Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo
Offerta fuori sede: l’attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.
Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.
Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all’elenco generale o nell’elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
OAM: Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ai sensi dell’art. 128-undecies del D.Lgs. n. 385/1993.