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730/2019: detrazione spese per acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

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Il modello 730/2019 prevede che il contribuente possa beneficiare di una detrazione fiscale per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Chi sono i soggetti beneficiari dell’agevolazione? E a quanto ammonta la detrazione fiscale?

Per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, la legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha previsto due specifiche disposizioni che prevedono la detrazione Irpef delle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici e l’esenzione da imposizioni in capo al dipendente per le spese di trasporto pubblico eventualmente rimborsate.

L’agevolazione fiscale non è del tutto nuova: la misura agevolativa era stata infatti introdotta con la finanziaria 2008 (articolo 1, comma 309 della Legge 244/2007), ma non fu mai più rinnovata negli anni.

Chi sono i soggetti che possono beneficiare della detrazione sulle spese di trasporto pubblico nel modello 730/2019? I beneficiari sono tutti quei soggetti, come lavoratori o studenti, che quotidianamente utilizzano i mezzi di trasporto pubblico per la propria mobilità. La detrazione fiscale spetta per le spese sostenute per se stessi oppure per i familiari fiscalmente a carico.

A quanto ammonta il beneficio fiscale per le spese relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico? La detrazione spettante ammonta al 19% delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 250 euro, per un risparmio di euro 47,50 ammissibile entro i limiti di capienza dell’imposta dovuta. Il limite di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente e dei familiari a carico.

È parere di chi scrive che la detrazione fiscale non spetti per le spese relative ai titoli di viaggio come i biglietti che hanno durata oraria anche superiore a quella giornaliera e per le spese delle carte di trasporto integrate.

Le spese oggetto della detrazione sono quelle sostenute nell’anno 2018 a prescindere dalla scadenza dell’abbonamento. Viene quindi considerato il criterio di cassa, vale a dire il momento in cui la spesa viene sostenuta.

Non possono beneficiare della detrazione fiscale le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR” (punti da 701 a 706) della CU con il codice 40.

Per poter usufruire del beneficio fiscale, il contribuente deve produrre e conservare copia delle spese sostenute per gli abbonamenti di trasporto, in modo che il CAF o il professionista abilitato che predispone la dichiarazione dei redditi possa visionarli e rilasciare il visto di conformità.

Ricordiamo infatti che i contribuenti che si rivolgono ad un CAF o a un professionista abilitato devono consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 (che riporta la scelta di destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef), in busta chiusa, e tutti i documenti necessari per la verifica della conformità dei dati riportati nella dichiarazione dei redditi.

I CAF o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione una certificazione di correttezza dei dati (che prende appunto il nome di visto di conformità).

I documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e alle detrazioni richieste in dichiarazione dei redditi devono essere conservati dal contribuente, fino alla data del 31 dicembre 2024, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.

Per quanto riguarda le scadenze, il modello 730/2019 precompilato deve essere presentato entro il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate o al CAF o al professionista abilitato ed entro il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.

Antonino Salvaggio – Fisco 7