Nel 2018 è stata introdotta la Definizione agevolata 2018, chiamata anche “rottamazione-ter”. Si tratta di una vera e propria pace fiscale aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Cos’è la rottamazione ter
La Definizione agevolata prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Cos’è escluso dalla rottamazione ter
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
Le scadenze
Per usufruire della “rottamazione-ter”, era stata inizialmente prevista la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.
Successivamente, nel 2019 con il cosiddetto “decreto Crescita” si sono riaperti i termini per aderire alla “rottamazione-ter”, fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. L’agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” già presentate entro il 30 aprile 2019.
È stato anche previsto l’accesso automatico ai benefici della “rottamazione-ter”, senza necessità di presentare alcuna dichiarazione di adesione, per i debiti che risultano:
Se avete presentato la domanda entro il 30 aprile
Entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”. La prima rata e la seconda (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) sono scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché coincidente con la giornata festiva del sabato.
Le rate successive era state fissate per il 28 febbraio 2020 (slittato al 30 aprile per effetto del decreto emergenza sul Coronavirus), il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Per il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”.
Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente ha ricevuto i primi 10 bollettini per il pagamento. Prima della scadenza dell’undicesima rata, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi.
Se siete rientrati automaticamente nella “rottamazione-ter”
Entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente un piano di dilazione ripartendo il debito residuo del precedente piano concesso (la cosiddetta “rottamazione-bis”) in 10 rate di pari importo.
La prima rata e la seconda sono scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché coincidente con la giornata festiva del sabato.
Le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020. Per il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”.
Se avete presentato la domanda entro il 31 luglio
Entro il 31 ottobre 2019 l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”.
A seconda della scelta che avete effettuato, il debito è estinto in un’unica soluzione (con scadenza di pagamento al 30 novembre 2019, slittata al 2 dicembre), oppure con un piano di dilazione che prevede::
Ritardo nel pagamento
Qualsiasi versamento effettuato oltre i termini di scadenza della rata, sarà considerato a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della “rottamazione-ter” per i quali il piano dei pagamenti risulta in regola non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo. E non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
La legge prevede inoltre che vengano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda, nonché gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.