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Web tax più salata con la proposta del Piemonte: cos’è, chi la deve pagare e quando

Una tassa contro i giganti del web, a favore dei piccoli commercianti. Questa l’iniziativa appena approvata in Piemonte per dare un aiuto concreto ai tantissimi commercianti costretti a chiudere a causa della pandemia. Un intero tessuto economico di vicinato non ha potuto lavorare a causa delle restrizioni per il Coronavirus, con il rischio di un collasso che in diversi settori purtroppo c’è già stato.

Tema assai delicato, perché – come spiega bene Fabio Ghiselli nel suo libro “Giù le tasse, ma con stile! (Ed. F. Angeli, 2019) – in gioco ci sono grandi interessi economici, compagnie nazionali da difendere, posti di lavoro, investimenti, per cui all’Europa e all’India, grandi mercati di sbocco dei beni e servizi venduti sul web, si contrappongono gli Stati Uniti e alcuni Paesi della stessa Ue, dove risiedono le web companies. La Cina, dal canto suo, ricopre i due ruoli contemporaneamente.

Web tax, la proposta del Piemonte per la pandemia

La Regione Piemonte ha elaborato una proposta per introdurre un riequilibrio di natura fiscale, ma anche una misura di giustizia sociale. Giganti come Google, Amazon e Facebook beneficiano infatti in Europa di trattamenti fiscali estremamente agevolati, con una tassazione scontata tra lo 0,1 e il 4% dell’utile annuo, a volte anche inferiore allo 0,05%.

Ovvio che una differenza così marcata sul livello di tassazione altera la concorrenza non solo tra le imprese della new economy e quelle della old economy, ma anche tra le multinazionali e quelle imprese nazionali che operano sul web senza avere una struttura tale da consentire loro di realizzare quel sistema molto elaborato di relazioni intersocietarie che permette di adottare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha infatti approvato una proposta di legge al Parlamento presentata dalla Giunta per ottenere la revisione della cosiddetta web tax, la tassa sul web già in vigore. La nuova normativa, in pratica, prevedrebbe un inasprimento della tassa con due importanti novità:

  • aumento dal 3 al 15% dell’aliquota sui ricavi derivanti dai servizi digitali e
  • introduzione di un’aliquota straordinaria del 30% su tutte le transazioni commerciali realizzate durante il periodo di emergenza Covid, a causa della distorsione della concorrenza dovuta alle misure di contrasto disposte dal Governo.
  • Un provvedimento che il governatore Alberto Cirio definisce “di buonsenso, equità e giustizia” e che rappresenta “un atto concreto di tutela dei piccoli imprenditori”. Di fatto, per il periodo della pandemia, si chiede allo Stato di aumentare la tassazione per le grandi piattaforme di vendita online e destinarne i proventi al sostegno delle attività commerciali ed artigianali chiuse a causa del lockdown.

    Web tax, cos’è e come funziona

    La web tax, approvata in Italia nel 2018, è un‘imposta sui servizi digitali che si è resa necessaria negli ultimi anni visto il boom delle grandi società di servizi digitali che ha aperto incredibili problemi agli Stati, sia di natura fiscale che di equità sociale. Spesso infatti, come sappiamo, queste multinazionali non pagano le tasse nei Paesi in cui operano, ma in paradisi fiscali o comunque in contesti in cui godono di incredibili agevolazioni, innescando un meccanismo perverso in cui, abbattendo i prezzi, falsano pesantemente la concorrenza.

    Proprio alcuni giorni fa, l’Agenzia delle entrate è entrata nel merito della web tax. Con la Circolare 3/E del 23 marzo 2021 l’Agenzia ha fornito le indicazioni e le risposte i quesiti che erano attesi dalle aziende e dagli operatori interessati dalla nuova normativa riguardante l’imposta sui servizi digitali-ISD.

    Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Sostegni, il documento dell’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti necessari in merito alla applicazione dell’imposta, agli adempimenti fiscali e dichiarativi connessi, alle relative attività contabili, ai rimborsi ed alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

    L’ambito di applicazione soggettivo dell’imposta sui servizi digitali è caratterizzato da un duplice criterio identificativo: lo svolgimento di attività d’impresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali.

    Web tax, il criterio dello svolgimento dell’attività di impresa

    Riguardo allo svolgimento di attività d’impresa, l’Agenzia precisa che l’ampiezza della locuzione utilizzata dal legislatore “soggetti esercenti attività d’impresa” includw tra i potenziali destinatari della norma una pluralità di operatori, indipendentemente dalla forma giuridica da questi adottata. Quindi possono assumere la qualifica di soggetti passivi dell’imposta le società, gli enti commerciali e non commerciali (questi ultimi limitatamente all’attività commerciale svolta) e le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale.

    Non viene, invece, richiesta nessuna particolare qualifica per l’utente, che potrebbe rivestire qualunque forma e operare in qualità sia di soggetto economico, sia di privato consumatore. L’imposta in esame riguarda, quindi, anche i servizi resi ai consumatori/utenti finali.

    Il riferimento agli “esercenti attività d’impresa”, inoltre, non è limitato ai soli soggetti residenti in Italia, in quanto l’ambito applicativo dell’imposta ricomprende anche i soggetti non residenti. L’inclusione dei soggetti non residenti è peraltro coerente con l’approccio adottato nella proposta di direttiva europea relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di alcuni servizi digitali, in cui sono soggetti passivi d’imposta tutte le entità che integrino specifici requisiti dimensionali, indipendentemente dalla localizzazione, residenza o stabilimento in uno Stato membro.

    Per i soggetti non residenti, inoltre, l’imposta sui servizi digitali è applicata a prescindere dalla sussistenza di una stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, per garantire l’adempimento degli obblighi fiscali relativi all’imposta sui servizi digitali, ai non residenti senza codice fiscale o altro identificativo fiscale italiano sono richiesti specifici adempimenti identificativi.

    Web tax, il criterio del superamento di due soglie dimensionali

    Riguardo al secondo criterio di individuazione dei soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali, questo riguarda il superamento di due soglie dimensionali:

  • un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro, la cosiddetta “prima soglia”: riguarda tutti i ricavi, ovunque realizzati e indipendentemente dalla natura del ricavo. Nel caso di un gruppo, sono presi in considerazione tutti i ricavi realizzati dalle entità che ne fanno parte, a prescindere dalla natura dell’attività svolta. Analogamente a quanto previsto in relazione all’obbligo di rendicontazione dei dati nazionali Paese per Paese, i ricavi rilevanti non comprendono i pagamenti ricevuti da altre entità appartenenti al gruppo che sono considerati dividendi nella giurisdizione fiscale del soggetto pagatore;
  • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5 milioni 500mila euro, la cosiddetta “seconda soglia”: questa soglia ha una delimitazione qualitativa e geografica, dovendosi trattare, per espressa scelta del legislatore nazionale, di ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali realizzati in Italia.
  • Le due soglie dimensionali devono essere superate congiuntamente nell’anno solare antecedente a quello di applicazione dell’imposta sui servizi digitali, cioè di conseguimento dei ricavi imponibili.

    Web tax 2021, proroga e nuove scadenze

    I soggetti passivi sono tenuti al versamento della web tax generalmente entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili. Per il primo anno di applicazione dell’imposta, il termine è prorogato al 16 marzo.

    Tuttavia, causa pandemia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prorogato i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione per il 2021, fissando queste nuove date:

  • 16 maggio 2021: scadenza versamento web tax
  • 30 giugno 2021: scadenza invio dichiarazione annuale.
  • I nuovi termini di versamento e dichiarazione si applicheranno anche in sede di prima applicazione della norma al posto di quelli prorogati, di conseguenza le scadenze del 2021 saranno:

  • 17 maggio 2021: versamento dell’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020, anziché il 16 marzo
  • 30 giugno 2021: invio della dichiarazione annuale, anziché il 30 aprile.
  • Web tax, i codici tributo

    L’Agenzia ha anche istituito i seguenti codici tributo per il pagamento F24 della digital tax:

  • “2700” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI
  • “2701” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI e s.m. – INTERESSI”;
  • “2702” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI e s.m. – SANZIONE”.