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NUOVE REGOLE per cessione dei crediti fiscali | DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39 entra in vigore il 30 marzo 2024

Il DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39 entra in vigore il 30 marzo 2024. Di seguito si riportano i punti principali:

Eliminazione della remissione in bonis: È stata esclusa la possibilità di usufruire dell’istituto della remissione in bonis per le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura per le spese 2023 e per le quote residue degli anni precedenti.

    • in caso di sconto in fattura, l’intero credito non potrà più essere trasferito sul cassetto dell’impresa ai fini di un utilizzo in compensazione o successiva cessione a terzi;

Pertanto, con riferimento alle spese 2023, la comunicazione dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito deve essere obbligatoriamente trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate entro e non oltre il 4 aprile 2024.

Nel caso in cui non si provvedesse all’invio telematico all’Agenzia delle entrate entro tale termine del 4 aprile 2024:

  • in caso di cessione diretta del credito, potrà essere portata in dichiarazione la prima rata del credito (prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023) e potranno essere cedute esclusivamente le restanti rate residue.

Resta salva la possibilità, per il Sismabonus di avvalersi della “remissione in bonis” per la tardiva presentazione dell’attestazione della classe di rischio sismico posseduta dal fabbricato e quella conseguibile post lavori (cd Allegato B), nonché per la tardiva presentazione della comunicazione ENEA.

Superbonus e Bonus minori: E’ stata eliminata la possibilità di beneficiare della cessione del credito o sconto in fattura, anche nel caso in cui sia stata presentata la CILA o sia stato richiesto il titolo abilitativo (e adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori per interventi condominiali), entro il 16 febbraio 2023 (come previsto dal DL 11/2023), se alla data del 29 marzo 2024 (compreso),in relazione a tali interventi, non è stata ancora sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.

Nessuna modifica è invece intervenuta per il Sismabonus acquisti,  per il bonus al 50% per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese e per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni, per i quali quindi si potrà continuare ad optare per cessione e sconto se, sempre alla data del 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (senza le ulteriori condizioni di cui sopra legate al sostenimento della spesa per lavori eseguiti).

OnlusOdvApsCooperative e IACP (ed enti assimilati): È stata eliminata la possibilità di beneficiare della cessione del credito o sconto in fattura per le OnlusOdvApsCooperative e IACP (ed enti assimilati). I predetti enti potranno beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura esclusivamente in caso di presentazione della CILA per interventi Superbonus o risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per interventi Superbonus che comportano la demolizione e ricostruzione o per i bonus minori, entro il 29 marzo 2024. Nel caso di interventi condominiali è necessario altresì che risulti adottata la delibera assembleare di approvazione della spesa sempre entro il 29 marzo 2024.

In caso di bonus minori in edilizia libera, è possibile continuare a beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura se alla data del 29 marzo 2024 i lavori siano già iniziati oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016: è possibile continuare nel corso del 2024 a beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura indipendentemente dalla data di presentazione del titolo abilitativo, fino a quando la spesa per il bilancio pubblico arriverà a 400 milioni di euro (di cui 70 milioni sono dedicati agli eventi sismici del 6 aprile 2009). Superato tale importo, non sarà più possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Il monitoraggio del limite di spesa verrà effettuato dal Commissario straordinario per la ricostruzione.

Immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi nelle regioni diverse da quelle di cui al punto precedente e da eventi meteorologici nella regione Marche: E’ stata eliminata la possibilità di beneficiare della cessione del credito o sconto in fattura, in caso di presentazione della CILAS (e per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori), o risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, successivamente al 29 marzo 2024.

Bonus Barriere Architettoniche 75%: È stata eliminata la possibilità di beneficiare della cessione del credito o sconto in fattura per le spese sostenute successivamente al 29 marzo 2024. Per le spese sostenute in data successiva al 29 marzo 2024, sarà possibile beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura esclusivamente se alla data del 29 marzo 2024:

    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario, oppure;
    • nel caso in cui non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Nuovi obblighi in materia di trasmissione dei dati: in capo ai beneficiari delle detrazioni è previsto un nuovo obbligo di comunicazione dei dati degli interventi con modalità che verranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che verrà adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore Decreto-legge in pubblicazione. Sono tenuti ad effettuare tale comunicazione:

      • i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato una CILA ovvero l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo relativamente a lavori non conclusi al 31 dicembre 2023;
      • i soggetti che hanno presentato una CILA ovvero l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo a partire dal 1 gennaio 2024;

In caso di mancata presentazione di tale comunicazione, è prevista una sanzione di euro 10.000,00. In luogo di tale sanzione, per i soggetti che hanno presentato una CILA ovvero l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo successivamente al 29 marzo 2024 l’omesso invio di tale comunicazione comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale (senza possibilità di beneficiare della remissione in bonis per il tardivo invio).