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Accertamenti fiscali, come la Guardia di Finanza userà eBay per stanare gli evasori

La Guardia di Finanza ha un nuovo alleato nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Un alleato alquanto inusuale e inatteso, ma perfettamente legale secondo la Corte di Cassazione. Si tratta di ebay, celebre piattaforma di e-commerce e aste online.

In una recente ordinanza (la numero 26987 del 22 ottobre 2019), gli Ermellini hanno infatti ritenuto plausibile l’utilizzo dei dati di acquisto e vendita di ebay per l’accertamento fiscale condotto dagli uomini della Guardia di Finanza di concerto con gli ispettori dell’Agenzia delle Entrate. Queste informazioni sono state fondamentali per accertare in via induttiva i ricavi del contribuente, che aveva mancato di dichiarare la propria attività di venditore (e acquirente) online.

Nella loro ordinanza, i membri della Corte di Cassazione ribaltano la decisione della sentenza di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale. Quest’ultima, infatti, aveva accolto il ricorso presentato dal contribuente e reso nullo l’accertamento fiscale condotto anche grazie ai dati recuperati dalla piattaforma di commercio elettronico aperta anche ai privati cittadini. Per i giudici del Palazzaccio le informazioni sulle vendite realizzate attraverso ebay (e, a questo punto, anche sulle altre piattaforme di commercio elettronico aperte ai privati cittadini) sono perfettamente utilizzabili da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per le loro attività.

Le transazioni avvenute sulla piattaforma di aste online, infatti, sono pienamente tracciabili. Grazie ai dati presenti su ebay è possibile risalire non solo alla ricezione del pagamento, ma anche all’avvenuta spedizione dei beni e prodotti ceduti. Ciò vuol dire che i dati possono essere utilizzati in via presuntiva per calcolare i ricavi del contribuente, anche se questi non sono stati correttamente indicati in fase di dichiarazione dei redditi.

“In caso di omessa dichiarazione fiscale – si legge nell’ordinanza pubblicata la scorsa settimana della Corte di Cassazione -, l’ufficio può procedere all’accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, le quali hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria”.

Sta al contribuente, dunque, dimostrare che le transazioni non sono andate a buon fine: un compito piuttosto arduo, dal momento che la piattaforma registra pagamenti e spedizioni.