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Assegno periodico corrisposto al coniuge: cosa si può dedurre

Spesso frutto di lunghe e scontrose battaglie legali, altre volte raggiunti più o meno consensualmente mediante accordi e mediazioni tra avvocati, gli assegni di mantenimento mantengono un ruolo importante anche nel momento della dichiarazione dei redditi. In questo articolo vediamo quali sono gli oneri che possono apportare un considerevole vantaggio fiscale sulla propria dichiarazione.

Indice

Deduzione

Anzitutto è bene porre subito l’attenzione sulla tipologia del vantaggio che gli assegni di mantenimento possono rappresentare nella prospettiva dell’inserimento di questo tipo di onere nella dichiarazione dei redditi. Ci troviamo infatti di fronte ad uno dei cosiddetti “oneri deducibili”, così chiamati perché attraverso il meccanismo della deduzione agiscono direttamente sul reddito abbattendolo proporzionalmente a quanto inserito in dichiarazione nel novero di tali oneri.

Regola generale

Ciò che la normativa fiscale prevede possa essere dedotto dal reddito in materia di mantenimento è in linea generale l’assegno di mantenimento periodico corrisposto all’ex coniuge, in seguito ad un atto giudiziale, quali sentenze, ordinanze, ricorsi redatti dai legali delle parti e poi omologati dal Tribunale competente e ancora mediante accordi raggiunti a seguito di negoziazioni assistite.

La somma, per poter definirsi deducibile, deve quindi anzitutto riferirsi al mantenimento del coniuge, deve rispettare il requisito della periodicità (nella maggioranza dei casi mensilmente) e deve essere quantificata dal Giudice che può anche prevederne l’adeguamento automatico negli anni attraverso la rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo.

Cosa posso dedurre?

Se mi trovo quindi nelle parti del coniuge al quale è stato imposto l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento quali sono effettivamente le somme che potrò indicare al rigo E22 del mio Modello 730 per beneficiare della deduzione dal reddito? Di seguito riportiamo un elenco delle diverse tipologie di somme deducibili che possono essere previste negli atti della separazione, facendo attenzione a non cadere in errore, dichiarando invece somme che non permettono la deducibilità.

Assegni di mantenimento periodici

È la declinazione della regola generale; sono le somme che maggiormente vengono utilizzate in tali casi e liquidate dal Giudice a favore della parte per la quale si ritiene debbano essere versate. Particolare attenzione deve essere posta soprattutto in tre aspetti:

  • Periodicità: per poter essere deducibili, tali somme non devono rientrare nella formula della cosiddetta erogazione “Una tantum” o somma corrisposta in unica soluzione a definizione della causa. Pertanto, come nella maggior parte dei casi, il Giudice, o gli avvocati nei diversi accordi, prevedono un’elargizione di una somma mensile ripetuta negli anni.
  • Quantificazione: fondamentale che la somma prevista per il mantenimento venga anche dettata nel quantum direttamente nell’atto relativo alle condizioni della separazione. Alcune particolarità possono riguardare l’adeguamento automatico secondo gli indici Istat (anche questo deve essere previsto direttamente nel documento) o particolari situazioni che possono mutare nel corso del tempo soprattutto riguardo alle condizioni economiche delle parti, ma pur sempre prevedendo per ogni alternativa la relativa somma da versare.
  • Mantenimento del solo coniuge: tra gli errori che più di frequente vengono commessi in sede di dichiarazione dei redditi, c’è sicuramente l’inclusione di somme che non fanno esclusivo riferimento al mantenimento dell’ex coniuge. Tra le più frequenti quelle relative al mantenimento dei figli che, è bene precisare, non sono in nessun caso deducibili. Nel caso in cui, infatti, le condizioni dell’atto non riportassero una precisa distinzione tra le somme da versare alla coniuge e quelle invece relative ai figli, dovrà semplicemente essere diviso l’intero ammontare a metà, destinando solo il 50% alla deduzione, mentre il restante 50% riferito ai figli (a prescindere dal numero di questi ultimi) non dovrà essere indicato al rigo E22.
  • Contributo casa

    Tra le somme che possono rispettare le condizioni generali di periodicità, quantificazione e riferimento esclusivo al coniuge è possibile individuare anche il cosiddetto “Contributo Casa”. Questo contributo, sempre se previsto in modo specifico nell’atto, si declina sostanzialmente nelle somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione o ad esempio delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge. Anche in tal caso, qualora l’alloggio fosse a disposizione sia del coniuge che dei figli si applicherà la deduzione solo sul 50% dell’intero ammontare.

    Rate del mutuo

    Anche in presenza di un mutuo intestato all’ex coniuge, sempre se previsto dall’atto, le rate pagate da chi è obbligato a versarle a seguito della separazione, possono costituire onere deducibile se corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento, purché dalle condizioni dell’atto risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno stesso.

    In merito ai mutui, anche le somme corrisposte per l’estinzione mediante accollo del mutuo dell’ex coniuge possono considerarsi deducibili, purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal giudice. Pertanto, ad esempio, l’ex coniuge può dedurre l’importo relativo all’accollo del mutuo e versato al posto dell’assegno di mantenimento, ma sempre nei limiti di quanto stabilito dal provvedimento del giudice per l’assegno stesso.

    Pagamenti arretrati

    Può capitare che, oltre all’ordinario assegno di mantenimento dovuto ad esempio mensilmente, le parti siano giunte a contendere anche somme, sempre relative al mantenimento come disposto nell’atto di separazione, ma mai percepite perché mai versate: i cosiddetti “arretrati”. Per questa fattispecie, la normativa fiscale precisa che il requisito della periodicità può non applicarsi, ammettendo in deduzione gli arretrati corrisposti in unica soluzione o sulla base di una rateizzazione prevista in accordo tra le parti litiganti, sempreché anche tali somme siano documentate nel loro ammontare.

    Oneri già dedotti dal reddito dal proprio sostituto di imposta

    Particolare attenzione deve prestarsi in sede di redazione della dichiarazione dei redditi. Tali oneri molto spesso possono infatti essere ricompresi tra gli oneri già dedotti dal proprio sostituto di imposta, indicando gli stessi nella sezione “Oneri deducibili” della Certificazione Unica ai punti 431 – 432 – 433. In tal caso la compilazione riporterà al punto 432 il codice 2, identificativo degli assegni periodici e il relativo importo già dedotto dal reddito. In questi casi la somma indicata dal sostituto di imposta nella Certificazione Unica non dovrà essere inserita al rigo E22 del Modello 730 altrimenti si andrebbe incontro ad una doppia deduzione non ammessa. 

    Quali documenti è necessario conservare?

    Affinché il contribuente dimostri l’ammontare inserito in dichiarazione come importo da dedurre dal proprio reddito, dovrà fornire gli atti relativi alla separazione, quali sentenze, ordinanze, ricorsi omologati dal Tribunale, o ancora, accordi raggiunti a seguito di convenzioni di negoziazioni assistite. Inoltre, è necessario evincere anche le prove dei versamenti, che potranno consistere in contabili bancarie, estratti conto o ricevute rilasciate direttamente dal coniuge che percepisce tali assegni, purché le stesse riportino tutti i dati utili ai fini della deduzione.

    Michele Barba – Fisco 7