La società che – senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione – in forza di un contratto di netting, fornisca delle carte aziendali ai dipendenti del proprio gruppo per consentire la somministrazione di carburante, non è soggetta all’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi. L’unica condizione è che provvedano alla loro annotazione nel relativo registro IVA.
A chiarirlo, ripresa dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it, è l’Agenzia delle Entrate.
Carte carburante senza corrispettivi telematici
Nel caso esaminato dal Fisco, la società istante fornisce ai propri clienti soggetti passivi di imposta delle carte aziendali da utilizzare per il rifornimento di carburante, nell’ambito di un contratto di netting. L’attività di rifornimento avviene con due distinte operazioni: somministrazioni continuative da parte del gestore, che annota i corrispettivi nel registro, e somministrazioni continuative da parte dell’istante stesso ai titolari della carta aziendale, documentate sempre con fattura.
Quindi, l’istante chiedeva al Fisco se fosse sufficiente annotare i corrispettivi nel registro secondo le previsioni dell’articolo 24 Dpr n. 633/1972, senza la necessità di emettere fattura nei rapporti business to consumer, B2C, nel caso in cui intendesse fornire le carte in esame anche ai dipendenti del proprio gruppo societario che:
L’Agenzia, richiamando la normativa di riferimento, chiarisce che:
Dunque nel caso specifico, nell’ipotesi di rifornimenti di carburante effettuati dai dipendenti del proprio gruppo con carta aziendale è sufficiente che i corrispettivi siano annotati in apposito registro, in linea con le previsioni del decreto IVA (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). La memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria, facendo venir meno, in tale eventualità, gli obblighi di annotazione.