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Credito di imposta per quotazione PMI: domande fino al 31 marzo 2019

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Dal 1° ottobre 2018 e fino al 31 marzo 2019, le piccole e medie imprese (PMI) che hanno ottenuto la quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, potranno presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti e finalizzati all’ammissione alla loro quotazione.

L’agevolazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2018 con l’obiettivo di sostenere le PMI che decidono di quotarsi (articolo 1, commi da 89 a 92, legge 205/2017) mentre le modalità e i criteri di concessione del credito sono stati definiti con il decreto del 23 aprile 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività di consulenza a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

Le PMI possono presentare la domanda ai fini del riconoscimento fiscale, in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata: dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it. nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.

L’istanza dovrà contenere:

  • gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
  • l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4 (l’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili);
  • la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  • Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Mise, dopo aver verificato i requisiti previsti e la documentazione richiesta, comunica alle società istanti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, la percentuale massima di credito d’imposta a cui l’impresa ha diritto (sulla base delle risorse disponibili), o il diniego dell’agevolazione.

    Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione (a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui ne è stata comunicata la concessione), mediante F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Il credito d’imposta dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione e nelle successive relative ai periodi di imposta seguenti fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
    Inoltre lo stesso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap.

    Fabrizio Tortelotti – Fisco 7