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Decreto Cura Italia, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate su versamenti e tributi

In seguito alla pubblicazione del Decreto n. 18 del 2020 (ribattezzato “Cura Italia”) l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web un documento nel quale spiega quali siano le misure fiscali presenti nel decreto stesso e quali saranno i loro effetti nei giorni, nelle settimane e nei mesi a venire.

Nelle ore immediatamente successive alla pubblicazione del Cura Italia, infatti, si è venuta a creare un po’ di confusione su chi fossero i destinatari delle norme, chi potesse astenersi dal versare tributi e contributi e chi, invece, dovesse continuare a farlo. Nasce così un documento “illustrato”, composto da 14 schede nelle quali viene spiegata la ratio delle varie norme, chi sono i soggetti cui sono rivolte e la loro “durata”. Un vademecum completo, che aiuta a dissolvere i dubbi e le incertezze delle aziende e dei professionisti interessati dal decreto. Vediamo in dettaglio cosa prevede.

Indice

Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (articolo 18 “Cura Italia”)

Le imprese maggiormente colpite dall’interruzione dell’attività disposta dai precedenti DPCM (la lista completa è presente al comma 2 dell’articolo 58 del decreto stesso) non dovranno versare ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria e l’IVA dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 30 aprile 2020. I versamenti riprenderanno dal 31 maggio e potranno essere effettuati in un’unica soluzione o in cinque rate di pari importo. Qualunque sia la soluzione di pagamento scelta, non ci saranno sanzioni né interessi da versare.

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (articolo 62, commi 2, 3 e 5 del “Cura Italia”)

Imprese e lavoratori autonomi potranno sospendere i versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali in scadenza entro il 31 marzo La misura riguarda tutti i soggetti esercenti impresa con ricavi o compensi inferiori ai 2 milioni di euro nell’anno fiscale precedente. Per le imprese e i professionisti delle province di Bergamo, Lodi, Cremona e Piacenza la sospensione dell’IVA è indipendente dal fatturato. La ripresa dei versamenti è prevista a partire dal mese di maggio, sia in un’unica soluzione (data ultima 31 maggio) sia in cinque rate di pari importo (pagamenti a partire da maggio).

Sospensione per i soggetti delle cosiddette “Zone rosse” (articolo 62, comma 4 del “Cura Italia”)

Per i soggetti dei comuni individuati nell’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (i comuni delle cosiddette “Zone rosse”, tanto per intendersi) sono differiti i termini per effettuare i versamenti sospesi di imposte e degli altri adempimenti tributari. I sostituti d’imposta, inoltre, sono tenuti a non effettuare ritenute sui redditi. La scadenza, come per le altre zone d’Italia, è stata differita al 31 maggio 2020, data entro la quale dovranno essere versati tutti i tributi dovuti (oppure si potranno versare in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio).

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (articolo 62, commi 1 e 6 del “Cura Italia”)

Tutti gli adempimenti burocratici diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute comunali e regionali saranno sospesi per tutti i contribuenti fino al 31 maggio 2020. Gli adempimenti previsti in questo lasso di tempo dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni, dal 1 al 30 giugno 2020.

Non effettuazione di ritenute su redditi da lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni (articolo 62, comma 7 del “Cura Italia”)

I soggetti passivi di ritenute su redditi da lavoro autonomo e su provvigioni (con reddito inferiore ai 400 mila euro nell’anno fiscale precedente) non dovranno subire ritenute di alcun tipo. La misura si applica sui redditi percepiti entro il 31 marzo 2020. I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione.

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (articolo 67 del “Cura Italia”)

Nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate e altri uffici degli enti impositori non possono notificare nuove cartelle (neanche via PEC). Controlli e notifiche ripartiranno dal 1 giugno.

Premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63 del “Cura Italia”)

I titolari di reddito da lavoro dipendente (con reddito complessivo da lavoro dipendente inferiore ai 40 mila euro) che nel mese di marzo hanno svolto la loro attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto riceveranno un premio di 100 euro nella busta paga del mese di aprile.

Credito d’imposta per spese di sanificazione (articolo 64 del “Cura Italia”)

Le aziende che hanno sanificato gli ambienti potranno godere di un credito d’imposta pari al 50%  delle spese sostenute, fino a un massimo di 20 mila euro. Il credito sarà riconosciuto sino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro previsto dal decreto del MISE di concerto con il MEF.

Credito d’imposta sugli affitti (articolo 65 del “Cura Italia”)

I soggetti esercenti attività d’impresa potranno godere di un credito d’imposta del 60% del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020. La misura riguarda i locali di negozi e botteghe (categoria catastale C1). Il credito, inoltre, può essere utilizzato solo in compensazione e non può essere richiesto dalle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020.

Detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali, in denaro o natura, a sostegno delle misure a contrasto del Coronavirus (articolo 66 del “Cura Italia”)

Chiunque abbia effettuato una donazione a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro per le azioni di contrasto al Coronavirus potranno godere di detrazioni o deduzioni a secondo della loro “ragione sociale”. Le persone fisiche e gli enti non commerciali potranno avere una detrazione del 30% della donazione effettuata; i soggetti titolari reddito d’impresa potranno invece dedurre la loro donazione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione (articolo 68 del “Cura Italia”)

Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini per il pagamento di cartelle di pagamento, accertamenti esecutovi, avvisi di addebito INPS, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. I pagamenti in scadenza in questo lasso di tempo dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Differimento termini “Rottamazione ter” e “saldo e stralcio” (articolo 68 del “Cura Italia”)

In caso di adesione alla “Rottamazione Ter” e al “Saldo e stralcio” delle cartelle Agenzia delle Entrate, i contribuenti potranno godere del differimento dei termini di pagamento della rata del 28 febbraio e del 31 marzo. I pagamenti sono rinviati al 31 maggio.

Rinuncia alla sospensione dei termini

Le misure previste dal Cura Italia non sono ovviamente obbligatorie. I contribuenti potranno rinunciare alla sospensione dei termini ed effettuare ugualmente i versamenti sospesi. Se così fosse, riceveranno forme di menzione come previsto dal Decreto Ministeriale del MEF.