Dal 1 gennaio 2019 aumenta il limite di reddito per beneficiare delle detrazioni per i figli a carico. La novità, introdotta dalla legge di Bilancio 2018, sposta in avanti la soglia di reddito entro la quale il figlio può essere considerato fiscalmente a carico del genitore che potrà, dunque, beneficiare di particolari detrazioni fiscali.
NUOVA SOGLIA – La nuova soglia è fissata a 4.000 euro e riguarda comunque solo i figli fino ai 24 anni di età. Per i figli di età superiore ai 24 anni e per tutti gli altri familiari il limite di reddito che fa uscire dallo stato di familiare a carico resta di 2.840,51 euro per anno di imposta.
CHI È CONSIDERATO A CARICO – I figli a carico sono quelli che non percepiscono un reddito che gli consente l’indipendenza economica e, quindi, continuano a gravare sui genitori. In questo senso la legge interviene introducendo detrazioni fiscali per chi provvede al loro mantenimento. La detrazione, normalmente, spetta ad entrambi i genitori al 50%, salvo accordo che preveda la detrazione al 100% in favore del genitore col maggior reddito. Se un genitore è a carico dell’altro, il beneficio spetta nella misura del 100% a quest’ultimo.
Tra i figli che si considerano fiscalmente a carico ci sono sia quelli legittimi (nati in costanza di matrimonio), sia quelli naturali (riconosciuti fuori dal matrimonio), nonché quelli adottivi, affidati o affiliati. A prescindere dall’età, dalla residenza o eventuale convivenza con la famiglia, nonché dall’attività svolta, per essere considerati fiscalmente a carico, il limite di reddito complessivo nell’anno precedente dovrà essere, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro.
GLI IMPORTI – Gli importi annui che spettano ai genitori che beneficiano della detrazione sono:
COME SI CALCOLA LA DETRAZIONE – Per il calcolo del tetto massimo di reddito per i familiari a carico vanno considerati solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria, compresi i redditi dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni, con esclusione di quelli esenti come i redditi soggetti a tassazione separata, di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.