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Dl fiscale, estesa la responsabilità penale per i reati tributari: cosa cambia

Con il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in attesa di essere convertito nei 60 giorni successivi, ovvero entro il 26 dicembre 2019) viene estesa la responsabilità penale per reati tributari alle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica nel Collegato Fiscale.

Le variazioni più importanti che potrebbero essere introdotte dopo la conversione riguardano l’art. 39 del D.L., ossia le ‘Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti’, le quali mirano a intervenire sull’impianto sanzionatorio penale dei reati tributari. Obbiettivo: rendere più incisive le pene principali e ridurre le soglie di punibilità delle violazioni fiscali nei casi di evasione delle imposte dirette e Iva.

Tra le modifiche più significative, c’è la norma che vuole introdurre l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa dell’ente che viene esteso ai reati tributari. Quindi, all’articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto l’Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), il quale prevede che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si applichino all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  • per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  • per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  • per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  • per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  • per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  • per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.
  • In riferimento alle nuove sanzioni previste per i reati tributari, nei casi più gravi, l’azienda si ritroverà a dover pagare fino a 774.500 euro. La cifra risulta dalla moltiplicazione del valore massimo che può avere una quota, cioè 1549 euro (il minimo invece è 258 euro) per il totale delle quote sanzionabili dal reato, vale a dire 500.

    Inoltre, se l’ente ha ottenuto un profitto di rilevante entità relativo al reato, la multa è incrementata di un terzo. In tutti questi casi, si applicano delle sanzioni interdittive che prevedono: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli già concessi, laddove ce ne siano; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

    Si ricorda che prima delle novità proposte dall’ultimo Decreto Fiscale, l’estensione dei reati tributari alla responsabilità degli enti non era prevista.