Partiamo da una semplice premessa. Soggetti passivi IRAP sono tutti coloro che esercitano almeno una delle attività di cui all’art. 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Nello specifico tali soggetti sono elencati all’art. 3 del suddetto decreto e risultano essere:
La generica formulazione di tale disposizione normativa però ha fatto nascere nel corso degli anni l’insorgenza di diverse controversie tra fisco e contribuenti, con la naturale conseguenza che, nel corso del tempo, sono state emanate molte pronunce giurisprudenziali in materia di IRAP.
Una parte della giurisprudenza ritiene che gli agenti di commercio non debbano pagare l’IRAP. In via cautelativa, però, e seguendo un criterio prudenziale, una buona fetta di contribuenti ha invece preferito pagare l’imposta e aspettare altre pronunce in merito per presentare successivamente istanza di rimborso per le somme pagate.
Qual è il nocciolo della questione per questa categoria di contribuenti? La questione dell’IRAP per gli agenti di commercio si basa principalmente sull’elemento organizzativo dell’attività di tali soggetti, che è connaturato alla nozione stessa di impresa. Alcuni orientamenti giurisprudenziali hanno stabilito che i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo possono non essere ricompresi tra i soggetti passivi IRAP nel caso in cui l’attività sia svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45 del 13 giugno 2008, conferma invece l’assoggettamento a IRAP degli agenti e dei rappresentanti di commercio, partendo dal presupposto che il reddito dell’agente è reddito di impresa e qualunque soggetto che esercita un’attività d’impresa, a prescindere dalle dimensioni, è soggetto a imposta.
Successivamente, altri orientamenti giurisprudenziali hanno affermato che l’esercizio dell’attività di agente di commercio è escluso da IRAP qualora l’attività non sia autonomamente organizzata, perché ad essere base dell’imposta non è la oggettiva natura dell’attività esercitata ma il modo in cui la stessa è svolta.
L’IRAP, da sempre, ha creato non pochi problemi di interpretazione ed è per questo che la giurisprudenza è intervenuta più volte (le sentenze in tema di assoggettamento a IRAP degli agenti e rappresentanti di commercio non si contano), ma in linea generale, l’esercizio delle attività di agente e rappresentante di commercio è soggetto a IRAP salvo il caso in cui non vi sia l’autonoma organizzazione.
Tale requisito deve essere sempre verificato secondo i consueti criteri applicabili agli esercenti arti e professioni nonostante il reddito prodotto da agenti e rappresentanti di commercio sia classificato come reddito d’impresa.
Antonino Salvaggio – Fisco 7