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È soggetto a IRAP l’agente di commercio?

Partiamo da una semplice premessa. Soggetti passivi IRAP sono tutti coloro che esercitano almeno una delle attività di cui all’art. 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Nello specifico tali soggetti sono elencati all’art. 3 del suddetto decreto e risultano essere:

  • le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, nonché gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i “trust”, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (articolo 3 comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 446/97);
  • le società in nome collettivo, in accomandita semplice, quelle ad esse equiparate (articolo 5 comma 3 del T.U.I.R.) e le persone fisiche titolari di reddito di impresa (articolo 3 comma 1 lettera b);
  • gli esercenti attività di lavoro autonomo (articolo 53 comma 1 T.U.I.R.) e le società semplici e quelle ad esse equiparate (articolo 5 comma 3 T.U.I.R.), fra le quali rientrano le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (articolo 3 comma 1 lettera c);
  • i produttori agricoli titolari di reddito agrario (articolo 32, T.U.I.R.), esclusi quelli che avendo un volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro si avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72 (articolo 3 comma 1 lettera d);
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, nonché le società e gli enti di ogni tipo (compresi i trust), con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (articolo 3 comma 1 lettera e);
  • le Amministrazioni pubbliche, cioè gli organi e le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, ecc. (articolo 3 comma 1 lettera e bis).
  • La generica formulazione di tale disposizione normativa però ha fatto nascere nel corso degli anni l’insorgenza di diverse controversie tra fisco e contribuenti, con la naturale conseguenza che, nel corso del tempo, sono state emanate molte pronunce giurisprudenziali in materia di IRAP.

    Una parte della giurisprudenza ritiene che gli agenti di commercio non debbano pagare l’IRAP. In via cautelativa, però, e seguendo un criterio prudenziale, una buona fetta di contribuenti ha invece preferito pagare l’imposta e aspettare altre pronunce in merito per presentare successivamente istanza di rimborso per le somme pagate.

    Qual è il nocciolo della questione per questa categoria di contribuenti? La questione dell’IRAP per gli agenti di commercio si basa principalmente sull’elemento organizzativo dell’attività di tali soggetti, che è connaturato alla nozione stessa di impresa. Alcuni orientamenti giurisprudenziali hanno stabilito che i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo possono non essere ricompresi tra i soggetti passivi IRAP nel caso in cui l’attività sia svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.

    L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45 del 13 giugno 2008, conferma invece l’assoggettamento a IRAP degli agenti e dei rappresentanti di commercio, partendo dal presupposto che il reddito dell’agente è reddito di impresa e qualunque soggetto che esercita un’attività d’impresa, a prescindere dalle dimensioni, è soggetto a imposta.

    Successivamente, altri orientamenti giurisprudenziali hanno affermato che l’esercizio dell’attività di agente di commercio è escluso da IRAP qualora l’attività non sia autonomamente organizzata, perché ad essere base dell’imposta non è la oggettiva natura dell’attività esercitata ma il modo in cui la stessa è svolta.

    L’IRAP, da sempre, ha creato non pochi problemi di interpretazione ed è per questo che la giurisprudenza è intervenuta più volte (le sentenze in tema di assoggettamento a IRAP degli agenti e rappresentanti di commercio non si contano), ma in linea generale, l’esercizio delle attività di agente e rappresentante di commercio è soggetto a IRAP salvo il caso in cui non vi sia l’autonoma organizzazione.

    Tale requisito deve essere sempre verificato secondo i consueti criteri applicabili agli esercenti arti e professioni nonostante il reddito prodotto da agenti e rappresentanti di commercio sia classificato come reddito d’impresa.

    Antonino Salvaggio – Fisco 7