Dal 1° gennaio 2019 in capo ai possessori di P. Iva è sorto l’obbligo di invio della fattura elettronica. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo gli errori, ma in caso di inesattezze rimediare è possibile.
Con l’introduzione della fattura elettronica, in pratica, si è voluto affidare ad un sistema automatico il controllo preventivo di eventuali errori presenti nel documento. Sviste o imprecisioni riportate al momento della compilazione, dunque, sono individuate dal Sistema di Interscambio (SDI) o dai software di compilazione, che evitano in questo modo una trasmissione mendace dei dati.
Può capitare, tuttavia, che qualche sbaglio venga commesso al momento della redazione del documento elettronico, e a questo punto diventa inevitabile un intervento per rimediare all’accaduto.
Le ipotesi che si prospettano davanti, di fatto, sono due, ovvero:
Nel primo caso, quando ancora il soggetto interessato non ha provveduto all’invio, la fattura elettronica può essere modificata tranquillamente senza dover cambiare data e numero del documento. Nel secondo caso, invece, bisogna seguire un’apposita procedura, da cui correttezza dipenderà il buon esito dell’operazione.
Per correggere una fattura inviata al SDI, nello specifico, è necessario emettere una nota di credito elettronica. Questo perché una fattura emessa ed inviata al sistema non può essere modificata, pertanto è necessario procedere tramite una nota di variazione elettronica, dopo aver avvisato il cliente ovviamente.
La nota di credito può essere di due tipologie:
In entrambi i casi va indicato nella causale la motivazione dell’emissione della nota di credito e l’errore commesso. Quando viene inviata una nota di credito a storno totale, al contrario di quella parziale, è necessario emettere una nuova fattura elettronica (apportando ovviamente le relative correzioni).
La nota di credito non va inviata quando l’errore riguarda l’Iban, l’indirizzo Pec o il codice destinatario e i dati facoltativi del documento (come per esempio i dati di consegna o il numero d’ordine). Per rimediare a queste sviste basta avvisare il cliente e conservare la documentazione relativa alla tempestiva comunicazione.
Ricordiamo, in fine, che l’obbligo di invio delle fatture elettroniche vale per tutti i possessori di P. Iva ad eccezione di operatori sanitari, piccoli produttori agricoli e liberi professionisti operanti in un regime di vantaggio o regime forfettario.