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Fattura elettronica, per le partite Iva cambia tutto: proroga scadenza e nuovi codici

L’Agenzia delle entrate con una circolare del 28 febbraio 2020 ha introdotto nuove specifiche tecniche relative alla fattura elettronica, introducendo nuove importanti modifiche e indicando una lista di nuovi codici da utilizzare per i liberi professionisti.

Con queste modifiche alla fattura elettronica le partite Iva potranno superare, anche per le operazioni passive, l’esterometro e, soprattutto, gestire con un’unica modalità del tutto digitalizzata l’intero flusso delle fatture: non solo quelle nazionali, ma anche quelle estere. Inoltre, potranno gestire in modo automatico anche la formazione della dichiarazione Iva annuale.

Le novità saranno operative, in via sperimentale, dal 4 maggio 2020 e, in via obbligatoria, dal 1 ottobre. Le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato dal 1 ottobre verranno scartate dal Sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI).

Le novità sulla fattura elettronica

Ecco tutte le novità introdotte:

  • proroga adesione al sevizio di consultazione delle fatture elettroniche: prorogata al 4 maggio 2020 la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi partite Iva o consumatori finali, di dare la propria adesione. Il termine è una proroga della precedente scadenza del 29 febbraio che era in scadenza. Per i consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal 1 marzo sono disponibili sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal 1 gennaio 2019;
  • consultazione fatture dalla propria area personale riservata: novità partita il 1° marzo, i consumatori privati finali che hanno aderito al servizio possono già consultare le fatture nella propria area personale. Possono accedervi mediante la propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline, Entratel, Spid o Cns. Da “Mia scrivania” bisognerà cliccare su “Fatture e Corrispettivi” e, successivamente, selezionare il pulsante “Accedi” presente nel riquadro a sinistra “Le tue fatture”;
  • dati del bollo: elimina l’obbligo di compilare il campo relativo all’importo del bollo, poiché per le fatture è sempre uguale a 2 euro;
  • gestione più attenta delle diverse voci fiscali e previdenziali: tra cui tra l’altro, i contributi Inps, Enasarco e Enpam;
  • estensione arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;
  • nuovi codici di errore che determinano lo scarto delle fatture non conformi.
  • Fattura elettronica, novità su “tipidocumento” (TD) e “natura” (N)

    La novità più importante nella nuova fattura elettronica riguarda le modifiche introdotte al formato Xml per quanto riguarda i “tipidocumento” (TD) e “natura” (N).

    Per i “tipidocumento” (TD), il sistema permetterà di gestire in modo più dettagliato i documenti. Questa modifica comporta una migliore gestione delle autofatture, delle fatture differite, dei casi di inversione contabile interno ed esterno e di estrazione dal deposito Iva.

    Tipidocumento (TD)

    Autofatture
    Viene previsto un nuovo codice TD27: fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. Questo codice permette di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dal SdI delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. L’indicazione della tipologia di documento consente di evitare che l’autofattura, quando ricevuta dal SdI, sia inserita tra le fatture in acquisto. Queste infatti sono delle proprie fatture che generano un’imposta a fronte di un’operazione per la quale l’imposta rimane in capo al cedente e non è detraibile da parte del cessionario.

    Fatture differite
    Più chiarezza per le fatture differite con i nuovi codici: TD24 per la fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio; TD25 per la fattura differita per triangolari interne.

    Reverse charge interno
    Viene previsto un apposito codice, il TD16, per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno (come ad esempio le pulizie degli edifici o i subappalti). Questa integrazione non è obbligatoria ed è consigliata solo per coloro che hanno aderito al sistema di conservazione elettronica fornito dall’Agenzia delle Entrate.

    Reverse charge o autofattura estera ovvero inversione contabile
    Adottando questa distinzione di tipologia di operazioni si elimina l’obbligo dell’esterometro. TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero; TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari; TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni. TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture; TD21: autofattura per splafonamento si estende il campo di azione dei codici per regolarizzare le fatture ricevute ovvero per correggere eventuali splafonamenti.

    Altri codici
    TD22
    : estrazione beni da Deposito IVA; TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA. Questi codici servono per gestire le operazioni da deposito Iva, quando l’integrazione è necessaria. L’integrazione della fattura di estrazione dal deposito Iva è sempre obbligatoria tranne nei casi in cui l’estrazione non modifica i dati dell’introduzione dei beni dal deposito. TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni.

    Codici natura (N)

    L’intervento si focalizza su tre codici N2: operazioni non soggette; N3: operazioni non imponibili; N6: operazioni a reverse charge.

    N2
    La novità è la distinzione in tre codici (N2; N2.1; N2.2) allo scopo di differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette. Le operazioni non soggette hanno un impatto diretto sul volume d’affari e obbligano il soggetto alla fatturazione.

    N3
    In relazione alle operazioni non imponibili vengono previste 7 casi che ricomprendono:
    N3: generico
    N3.1: esportazioni
    N3.2: cessioni intracomunitarie
    N3.3: cessioni verso San Marino
    N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
    N3.5: cessioni non imponibili con lettere d’intento
    N3.6: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

    N6
    Riguardo alle operazioni ad inversione contabile sono stati istituiti 10 codici di cui uno generico (N6) e 9 codici specifici.
    N6: generico
    N6.1: cessione di rottami e altri materiali di recupero
    N6.2: cessione di oro e argento puro
    N6.3: subappalto nel settore edile
    N6.4: cessione di fabbricati;
    N6.5: cessione telefoni cellulari;
    N6.6: cessione di prodotti elettronici
    N6.7: prestazioni comparto edile e settori connessi;
    N6.8: operazioni settore energetico
    N6.9: altri casi.