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Fattura elettronica: rischi e sanzioni per gli inadempienti

La fattura elettronica è uno dei punti più controversi della nuova Legge di Bilancio, eppure dal 2019 è diventata obbligatoria sostituendo di fatto quella cartacea. Ma quali sanzioni sono previste per chi si rifiuta di emetterla?

La legge parla chiaro: “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”(Articolo 21 – DPR n. 633/1972).

Dunque, non è possibile rifiutarsi di emettere la fattura in formato elettronico o addebitarne i costi accessori per l’emissione al committente. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le sanzioni previste per ciascuno caso specifico.

Fattura elettronica non emessa: obblighi e rischi

Come sappiamo, a partire dal 1° gennaio 2019 l’unica modalità di fatturazione valida ai fini fiscali è quella elettronica, emessa in formato XML. I soggetti esonerati da tale obbligo sono i regimi minimi e forfettari. Per tutti gli altri vige l’obbligo di emissione e invio della fattura elettronica tramite il sistema SDi, l’Hub dell’Agenzia delle Entrate.

Per conoscere i rischi legati agli inadempimenti o alle mancate emissioni di fattura elettronica bisogna partire dai riferimenti normativi che regolamentano gli obblighi dei titolari di Partita Iva:

  • Decreto Presidenziale n. 633 del 1972
  • Decreto Legislativo n. 417 del 1997
  • Decreto Legislativo n. 119/2018
  • La sanzione per la mancata o tardiva emissione della fattura è stabilita dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417 del 1997 ed oscilla tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile del documento.

    Mancata emissione fattura: cosa prevede la nuova normativa

    Le successive modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 119 del 2018 in materia, hanno stabilito che nei primi 6 mesi del 2019 le sanzioni non saranno applicate nel caso in cui la fattura venga comunque emessa entro il termine di liquidazione IVA.

    Qualora l’emissione slitti al semestre successivo, la sanzione sarà calcolata nella misura dell’80% dell’imposta relativa all’imponibile del documento.

    Superato il primo semestre di “rodaggio”, a partire dal 1° luglio 2019 le sanzioni torneranno ad essere applicate secondo i meccanismi tradizionali. Questo significa che l’emittente avrà a disposizione 10 giorni di tempo per inviare la fattura a partire dal momento in cui è stata effettuata la prestazione. Vietato, anche in questo caso, l’addebito dei costi “amministrativi” al cliente.

    Fattura elettronica: cosa cambia per il commercio

    Per commercianti, albergatori e ristoratori la fattura elettronica è obbligatoria solo se espressamente richiesta dal cliente deve essere emessa non oltre il termine di effettuazione dell’operazione. La normativa di riferimento, per queste categorie, è rappresentata dall’articolo n. 22 del Decreto IVA.

    Sono proprio questi i casi in cui dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica si sono registrate le maggiori irregolarità per il rifiuto, da parte degli esercenti, di emettere fattura.