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IMU: quali sono le categorie catastali per immobili, terreni e fabbricati

È ormai prossima la scadenza per effettuare il saldo dell’IMU-TASI 2018.

Il termine ultimo è fissato per il 17 dicembre e il pagamento dell’imposta riguarderà coloro che sono in possesso di una seconda casa o di un immobile.

Ogni immobile viene classificato sulla base di elementi identificativi ben precisi, utili per poterne determinare il valore e la rendita. Ai fini dell’IMU ad esempio, è importante essere a conoscenza della categoria catastale dell’immobile di riferimento, ovvero l’appartenenza dello stesso ad uno dei 6 gruppi catastali previsti dalla legge.

Con il termine “categorie catastali” si intende quindi un indice di riferimento determinato dall’Agenzia delle Entrate (che nel dicembre 2012 ha incorporato l’Agenzia del Territorio), che viene assegnato ad un immobile in funzione delle sue caratteristiche e della sua destinazione d’uso.

Quali sono i 6 gruppi catastali

Ad ogni immobile viene assegnata una categoria identificata con una lettera:

  • A. Riguarda le abitazioni e le pertinenze di riferimento;
  • B. Riguarda gli immobili a destinazione pubblica o di interesse collettivo;
  • C. Riguarda gli immobili a destinazione commerciale;
  • D. Riguarda gli immobili di tipo industriale;
  • E. Riguarda gli immobili speciali;
  • F. Riguarda le entità urbane che non hanno capacità di produrre reddito.
  • Ad ogni lettera viene assegnata una “classe catastale” relativa ai servizi, ai vani, alla posizione e al grado di finitura dell’immobile. Nello specifico, le categorie catastali degli immobili del gruppo A sono le seguenti:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/2: abitazioni di tipo civile;
  • A/3: abitazioni di tipo economico;
  • A/4: abitazioni di tipo popolare;
  • A/5: abitazioni di tipo ultrapopolare;
  • A/6: abitazioni di tipo rurale;
  • A/7: abitazioni in villini;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storici;
  • A/10: uffici e studi privati;
  • A/11: abitazioni e alloggi tipici dei luoghi (es. rifugi di montagna).
  • Le categorie catastali degli immobili del gruppo C invece sono:

  • C/1: negozi e botteghe;
  • C/2: magazzini e i locali di deposito:
  • C/3: laboratori per arti e mestieri;
  • C/4: fabbricati e locali per esercizi sportivi;
  • C/5: stabilimenti balneari e di acque curative;
  • C/6: stalle, scuderie, rimesse e autorimesse;
  • C/7: tettoie chiuse o aperte.
  • La categoria catastale di un immobile è desumibile attraverso una Visura Catastale che può essere richiesta presso l’Agenzia delle Entrate dal proprietario dell’immobile o da un suo delegato.

    Le attività agricole e i terreni agricoli invece, sono definiti dall’art. 32 del T.U.I.R. e sono considerate tali:

  • le attività finalizzate alla trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli e zootecnici che rientrano nell’esercizio dell’agricoltura e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno o dagli animali allevati sul terreno;
  • l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno;
  • le attività finalizzate alla coltivazione del terreno o anche alla funghicoltura e alla sivilcoltura.
  • I terreni per i quali non è dovuta l’IMU sono i seguenti:

  • terreni improduttivi;
  • terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati;
  • terreni dati in affitto per uso non agricolo il cui reddito, coincidente con il canone di affitto, rientra nella categoria dei redditi diversi;
  • terreni destinati all’esercizio di specifiche attività commerciali;
  • terreni agricoli della comunità di aeree montane o di collina al di sopra dei 600 metri.