Già quando era uscita qualche tempo fa la notizia che l’Inps stesse inviando lettere ai pensionati per chiedere la restituzione di somme erogate erroneamente, aveva creato preoccupazione.
Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui tali somme non vanno restituite. L’articolo 13 della legge 412/91 prevede che le somme non dovute, erogate dall’Inps, non debbano essere restituite, a meno che l’errore non sia attribuibile all’interessato. Al contrario, gli indebiti devono essere rimborsati all’Istituto nel caso in cui il pensionato sia a conoscenza di fatti, che possano modificare il suo diritto alla pensione o l’importo della stessa.
Se l’errore di somme indebitamente erogate riguarda provvedimenti dell’Istituto di previdenza sociale, esse allora rientrano nella sanatoria prevista dalla legge 412, nel caso in cui:
L’Istituto può avere diritto a ricevere rimborsi di somme erroneamente versate, solamente nel caso in cui il pensionato non comunica all’Istituto fatti, di cui l’ente non era a conoscenza, e che potrebbero modificare l’importo della pensione dello stesso. Se tuttavia, l’interessato comunica adeguatamente all’Inps i fatti necessari e l’Istituto continua ad erogare somme che non spettano al pensionato, non può essere prevista alcuna restituzione.
È l’ente infatti ad avere il dovere di verificare ogni anno i redditi del pensionato, che possano incidere sul diritto o sull’importo della prestazione. Non solo: il recupero delle somme erroneamente versate deve avvenire entro un termine determinato, oltre il quale non può essere richiesto alcun risarcimento. In particolare:
Oltre tali limiti di tempo, le somme non possono essere più richieste indietro. Nel caso in cui l’Istituto di previdenza richieda la restituzione di importi illeggittimi, l’interessato dovrà avviare un ricorso amministrativo, in modo da poter procedere con una azione giudiziara successiva contro l’ente. Se il ricorso ha esito negativo, è possibile fare causa all’Istituto.