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La disciplina fiscale dei redditi da diritto di autore

Il diritto di autore riguarda tutti coloro che sono titolari di un brevetto o di una proprietà intellettuale, che versando una somma di denaro concede a terzi lo sfruttamento economico della stessa.

In cambio della concessione di utilizzo, l’autore riceve dei redditi, in percentuale. La normativa stabilisce che l’autore e proprietario dell’opera ha il diritto esclusivo di utilizzarla in ogni forma e modalità e, benché non possa cedere il diritto di paternità dell’opera, può cedere o concedere il diritto di pubblicizzare l’opera e il diritto di utilizzarla economicamente.

La disciplina fiscale dei redditi da diritto di autore è caratterizzata da agevolazioni e deduzioni, che la rendono particolarmente conveniente. Per potervi accedere è importante che il contratto di cessione dei diritti sia sottoscritto da entrambe le parti. Secondo l’articolo 53 del DPR n 917/86 “i compensi percepiti dall’autore dell’opera a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera (…) ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo”.

I compensi ottenuti dai diritti di autore percepiti dall’autore stesso sono tassati in modo particolare, “per cassa”, ovvero nell’anno in cui vengono percepiti e al netto di deduzioni forfettarie. Differente è il caso in cui le persone fisiche che percepiscono i compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere, sono diversi dagli autori.

Per gli autori che percepiscono redditi da diritto di autore, non c’è obbligo di Partita Iva, a meno che non si ricevano compensi da attività di lavoro autonomo professionale. Se l’attività di lavoro autonomo esercitata è slegata dai compensi percepiti con diritto di autore, l’autore può emettere ricevute per il diritto di autore e fatture per l’attività di lavoro autonomo.

Sui redditi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore, il committente deve trattenere una ritenuta di acconto IRPEF pari al 20% e dovrà applicarla sull’importo imponibile delle royalty, al netto delle deduzioni spettanti. Ciò avviene in caso di soggetti residenti in Italia: se invece il committente è residente in un Paese estero, il prestatore italiano non sarà soggetto a ritenuta e rilascerà la ricevuta, senza ritenuta d’acconto.

Coloro che ricevono compensi per lo sfruttamento economico di un’opera sono tenuti a dichiarare tali compensi in sede di dichiarazione. In particolare, dovranno indicare i compensi nella sezione III del Quadro RL del modello Redditi P.F., al rifo RL25. Sui compensi indicati spettano diverse deduzioni:

  • se il beneficiario ha un’età pari o maggiore di 35 anni, si parla del 25% dei proventi stessi;
  • se il beneficiario ha meno di 35 anni, si parla del 40% dei proventi stessi.
  • In entrambi i casi, bisogna indicare l’importo della deduzione al rigo RL29.

    In caso di dichiarazione errata, sono previste sanzioni che variano dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Ciò accade in particolare, quando si omette l’indicazione del reddito derivante dal diritto di autore e quanto si è un’indicazione errata del reddito stesso.