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Manovra 2020 e fatturazione elettronica: ecco le novità

La lotta contro l’evasione fiscale – che rappresenta senza dubbio uno dei maggiori freni alla ripresa nel nostro Paese – è uno dei pilastri della prossima Legge di Bilancio con il Governo giallorosso che sin dalla prima ora ha promesso una guerra senza quartiere ai furbetti del fisco. 

In generale, i numeri sul maggior gettito fiscale derivante dall’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica,  raccontano di un risultato più che positivo che testimonia il successo e la bontà dell’operazione. Sia chiaro, la vittoria è ancora lontana e la strada da percorrere lunga e piena di ostacoli.
La “guerra” dunque è in corso e il Governo affila le armi, inserendo nel Decreto fiscale collegato alla prossima Manovra  alcune misure. 

  • Medici e soggetti del settore Sanità (ambulatori, farmacie, ospedali…) continuano nel 2020 a non emettere fattura elettronica ma da luglio 2020 trasmettono i corrispettivi 
    Proroga al 2020 del divieto, già previsto quest’anno, per gli operatori del Sistema Tessera Sanitaria di emettere fattura elettronica. Viene modificato l’articolo 10-bis del dl 119/2018, estendendo anche al prossimo periodo d’imposta la norma per cui i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della Precompilata, non possono emettere fattura elettronica per i medesimi dati.
  • Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica? La risposta sul sito dell’Agenzia delle Entrate: No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica.
  • Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie. Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità: l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.

    Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

    Secondo quanto messo nero su bianco nel Documento Programmatico di Bilancio inviato alla Commissione UE, a partire dal prossimo anno l’obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso anche ai contribuenti che optano per il regime forfettario, con ogni probabilità con l’esclusione fino a 30mila euro di ricavi. Allo stato attuale, le Partite IVA nel regime dei forfettari non sono tenute alla fattura elettronica: con la modifica, l’esenzione dal prossimo anno resterebbe solo al di sotto del tetto. 

    Infine, per consentire i controlli fiscali, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla conservazione delle fatture elettroniche per un periodo di otto anni.