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Modello 730/2019: le principali scadenze e le date da ricordare

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Da qualche giorno sul sito dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti italiani possono trovare il proprio modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi del 2018. Chi sono i soggetti che possono utilizzare il modello 730? E quali sono le principali date e scadenze fiscali che i contribuenti devono tenere a mente?

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati per dichiarare i propri redditi da lavoro dipendente o assimilati, i redditi da capitale, i redditi di terreni e fabbricati e i redditi di lavoro autonomo senza partita IVA.

Il modello 730 ha il vantaggio che il contribuente non deve eseguire nessun calcolo e, soprattutto, può ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella pensione. Nel caso in cui dal modello 730 risultino imposte a debito, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Il 15 aprile l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione in un’apposita sezione del proprio sito internet il modello 730/2019 precompilato. La dichiarazione “precompilata” è il modello già predisposto dall’Agenzia delle Entrate attraverso i dati in suo possesso, che durante l’anno in corso e quello precedente sono stati trasmessi dai soggetti obbligati come i sostituti d’imposta, i medici, le banche, gli intermediari, etc….

Per poter prendere visione del proprio modello 730 precompilato, il contribuente deve accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali in possesso. Ma solo dal 2 maggio 2019, può procedere con la conferma senza modifiche, oppure, se ritiene di dover integrare la dichiarazione precompilata con altri dati, può procedere con la modifica o può non accettare del tutto la precompilata e procedere con la compilazione del modello 730 ordinario.

Dal 28 maggio al 20 giugno sarà invece possibile annullare il modello 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione. Attenzione però, questa operazione si potrà fare solamente una volta.

Ricordiamo che se il contribuente non può o non intende usare il modello 730 precompilato, può utilizzare il modello 730 ordinario, rivolgendosi al sostituto d’imposta, ad un CAF o a un intermediario. In questo caso, il contribuente deve esibire al CAF o al professionista a cui si rivolge tutti i documenti che provano il diritto a fruire delle deduzioni e detrazioni che si intendono indicare in dichiarazione dei redditi.

Il CAF o i professionisti abilitati incaricati dal contribuente a compilare la dichiarazione dei redditi, devono verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente, rilasciando il visto di conformità per certificare la correttezza dei dati inseriti.

Il termine di presentazione del modello 730/2019 è fissato all’8 luglio 2019 (il 7 luglio cade di domenica) nel caso in cui il contribuente decida di presentare la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta. Se invece, la presentazione del modello 730 avviene in maniera diretta tramite un CAF o un intermediario la scadenza è fissata al 23 luglio 2019.

Nel caso in cui il contribuente abbia necessità di modificare il proprio modello 730 per l’integrazione che comporta un maggior credito, entro la data del 25 ottobre 2019 può presentare un modello 730 integrativo (barrando l’apposita casella nel frontespizio) solo tramite CAF o intermediario telematico.

Per correggere un modello 730 che comporta un maggior debito, è possibile invece presentare il modello Redditi entro la data del 30 settembre 2019 (dichiarazione correttiva nei termini), con il versamento dell’imposta, delle sanzioni ridotte e interessi. Questo comportamento non blocca le procedure avviate con il modello 730/2019.

La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il 5° anno successivo a quello di presentazione e l’eventuale credito che emerge dalla stessa potrà essere utilizzato dall’esercizio successivo a quello di presentazione per le dichiarazioni integrative presentate oltre l’anno.

Antonino Salvaggio – Fisco 7